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Il Tar libera Sky e La7, ma la Rai rimane ostaggio di una par condicio ideologica


- Prima di descrivere, per l’ennesima volta, i giudici del Tar del Lazio come parrucconi del “giuridicamente corretto” al servizio dei nemici del popolo, sarebbe il caso che il PdL riflettesse sul fatto che, in questo incomprensibile gioco delle parti, i nemici della par condicio – cioè i berlusconiani  ­– sono diventati sostenitori di una posizione che neanche i “comunisti” si erano sognati di imporre all’elettorato in piena campagna elettorale. Leggi tutto

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Quindici giorni per spiegare il progetto PdL


- di Benedetto Della Vedova, da Il Secolo d’Italia di sabato 13 marzo 2010 – Restano due settimane di campagna elettorale. La sinistra sindacale della CGIL ha consumato ieri lo stanco rito di uno sciopero politico di generica e inconcludente denuncia contro la crisi. Il centrosinistra sfilerà invece oggi, a Roma e in altri capoluoghi, contro il decreto “salva–liste” (e quindi contro il Governo Berlusconi ma inevitabilmente anche contro il Presidente Napolitano).

Il generoso tentativo di Bersani di concentrare la campagna elettorale sulla sua proposta “alternativa” alle politiche della maggioranza si è subito arenato e a prevalere sarà il movimentismo piazzaiolo del “popolo viola”, concentrato nel parossistico – e, diciamo così, non propriamente inedito – sforzo di delegittimare il Cavaliere “a prescindere”.

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Immigrazione e clandestinità: quando la famiglia non conta


- La sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso del signore albanese di Busto Arsizio, privo di diritto di soggiorno in Italia e sposato con una donna in attesa di cittadinanza italiana, che chiedeva la temporanea permanenza in Italia nell’interesse dei figli minori in età scolastica, è purtroppo comprensibile, stante l’attuale legislazione. E’ molto meno accettabile una politica che si accontenta di questa legislazione restrittiva, discriminatoria, certamente non adeguata ai tempi.
Una buona discussione dovrebbe anzitutto fare chiarezza sull’oggetto del dibattito, guardando ai fatti. Tutti comprendiamo come possa esistere – e vada evitato – l’uso dei minori come lasciapassare o salvacondotto da parte dei clandestini, ma il caso in questione è molto diverso. Non stiamo parlando dell’immigrato clandestino appena arrivato in Italia con un barcone ed un figlio minore per mano. Qui si tratta di una famiglia ben integrata, o in via di piena integrazione, nel tessuto sociale italiano, che si trova a vivere il disagio di un genitore regolarmente residente in Italia e di un altro privo di diritto al soggiorno. Leggi tutto

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Sulla lista del PdL in Lazio il Consiglio di Stato dirà che…


- Qualche giorno fa, su questo webmagazine si è giustamente evidenziato come, in un Paese che conta 60 milioni di commissari tecnici della nazionale, molti prevedibilmente  avrebbero detto la propria sulla vicenda della mancata ammissione delle liste di maggioranza alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio e sugli interventi normativi del Governo.

Per asseverare tale autorevole opinione, non mi sottrarrò al mio compito di bravo italiano medio, circoscrivendo però la mia analisi al solo “caso Lazio”, e più in dettaglio al contenzioso già in atto avanti la Magistratura amministrativa.
Come noto, l’Ufficio Elettorale presso la Corte di Appello di Roma, ha escluso la lista del PdL per la Provincia di Roma in quanto la lista non è stata presentata, poiché i rappresentanti di lista non sono stati considerati presenti nei locali alle ore 12 del 27 febbraio 2010.

Prima della decisione cautelare del TAR, il Governo ha approvato, ed il Presidente della Repubblica emanato, il DL 5.3.2010, n° 29, che contiene norme autoqualificate come “interpretative” di alcuni articoli della legge statale 17.2.1968, n° 108.

Il primo problema che il TAR Lazio ha scelto di affrontare è quello afferente la “cedevolezza” della materia elettorale: ritenendo – sulla scorta della giurisprudenza costituzionale – che la materia elettorale sia di competenza regionale, il tribunale regionale ha successivamente qualificato il rinvio, contenuto nell’art. 1 della l.r. 2/05, alla l. 108/68 come “meramente materiale-ricettizio” e da ciò ha inferito l’inapplicabilità del decreto legge alla Regione Lazio.

Deve qui farsi un necessario riferimento alle tipologie di rinvio, che si verifica quando una norma (nel caso di specie, regionale) fa riferimento ad altra norma (precisamente statale).
Le tipologie del rinvio sono due, rinvio “fisso” ( o, come definito dal TAR, materiale ricettizio), e “mobile”: solo se si tratta di rinvio mobile, il contenuto della norma “richiamante” resta esposto alle vicende modificative ed estintive della norma richiamata; in mancanza, ove il rinvio sia da ritenersi fisso, il contenuto della norma viene definitivamente recepito, divenendone elemento stabile e immutabile, insensibile alle vicende della norma richiamata sopravvenute.

Deve qui dissentirsi dal TAR, non tanto (o meglio, non solo) sula natura del rinvio (il rinvio da norma a norma è prevalentemente considerato “mobile”, mentre solo il rinvio operato da previsioni contrattuali a norme di legge viene prevalentemente considerato di tipo fisso), ma, soprattutto, sulla mancata analisi delle effettiva natura delle norme contenute nel DL n° 29/10.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’autoqualificazione delle norme come interpretative non vincola l’interprete. Per contro:

“Una disposizione legislativa può essere considerata interpretativa non solo qualora, esistendo una oggettiva incertezza del dato normativo ed un obiettivo dubbio ermeneutico, sia diretta a chiarire il contenuto di preesistenti norme, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli plausibilmente ascrivibili a queste, ma anche quando precisi il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione” (ex plurimis, Corte cost. 23-05-2008, n. 170).

Nel caso in cui la norma possa legittimamente qualificarsi come interpretativa, la portata retroattiva della stessa può farsi risalire, addirittura, al momento del “rinvio”: pertanto, solo ove il TAR avesse espressamente escluso la natura interpretativa del DL, avrebbe (forse) potuto conseguentemente escluderne l’applicabilità alla Regione Lazio.
La prima operazione che dovrà quindi compiere il Consiglio di Stato, sarà, a mio avviso, proprio questa: proviamo, quindi, a “prevedere”, cosa potrebbe dire sul punto il massimo Organo della Giustizia Amministrativa.

Il primo comma dell’art. 9 della l. 108/68 (rilevante nel caso delle elezioni laziali, in quanto non espressamente derogata dalla normativa regionale) prevede che le liste debbano essere presentate entro le ore 12: la norma non sembra presentare alcun problema interpretativo, né sussistevano difficoltà applicative.
Lo stesso Consiglio di Stato, nell’interpretare pur estensivamente tale norma, aveva chiarito che:

“Non può configurarsi quale causa oggettiva del tutto estranea al comportamento del soggetto ovvero evento esulante dalla sfera soggettiva del soggetto interessato, la tardiva presentazione dei documenti necessari per la presentazione delle liste di candidati alle lezioni, avvenuta oltre il prescritto termine di cui all’art. 9 L. n. 108/1968, qualora si adduca, come motivazione, un lieve malore di chi doveva depositare i documenti, oltretutto non supportato da idonea documentazione, trattandosi di un aleatorio fattore soggettivo non conciliabile con le esigenze di certezza e rigore perseguite dalla normativa sui termini suddetta”( Cons. Stato, sez. V 14-10-2009, n. 6308).

L’art. 1, c.1, del DL 29/10, nella parte in cui autodichiara di interpretare tale norma, pare fuoriuscire dallo schema tracciato dalla Consulta, e sopra riportato: non enuclea alcun significato già possibile, e non chiarisce alcun dubbio interpretativo, ma valuta come “presentata” la lista ove alle ore 12 i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale, e quindi anche ove la mancata consegna non dipenda da alcun oggettivo impedimento, ma solo (ad esempio) dalla volontà o dalla pigrizia dei presentatori.

Per paradosso, questa “interpretazione” consegna al libero arbitrio dei delegati il momento della consegna, e cioè della presentazione vera e propria: infatti, una volta entrati nel Tribunale, i delegati potrebbero permanervi sine die, costringendo l’ufficio elettorale ad attendere il momento in cui essi sceglieranno di consegnare materialmente la lista!!!

Pertanto, il problema non pare essere la natura del rinvio, ma la natura della norma, che interpretativa non è.
Ma, a questo punto, deve evidenziarsi come il c. 4 del medesimo art. 1 del DL 29/10 preveda espressamente che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Pare quindi difficile continuare a sostenere che tale norma non si applichi al giudizio in corso: pertanto, il Consiglio di Stato dovrebbe valutarne la costituzionalità, questione sulla quale esporrò tra breve qualche sintetica riflessione.
Ho utilizzato il condizionale (“dovrebbe”) perché, in realtà, la seconda ratio decidendi del TAR, contenuta nella medesima ordinanza, non solo non è incisa dalla norma interpretativa, ma, ove non espressamente ribaltata in punto di fatto (ed a tal fine, mi sia consentito, non saranno sufficienti le “indagini” che il Presidente del Consiglio assicura di aver svolto personalmente…), troverebbe addirittura sostegno nella norma medesima.

Il TAR infatti, ha rilevato che, anche ove il DL fosse stato applicabile,

“dagli atti risulta che il plico, che asseritamente conteneva la prescritta documentazione ai sensi della citata norma, alle ore 17 veniva prelevato da un delegato di parte ricorrente, che poi si allontanava, e solo alle ore 19.30 la documentazione relativa alla presentazione della lista veniva consegnata da parte ricorrente agli uffici del predetto Reparto dei Carabinieri, che provvedeva ad acquisirla per il solo ‘mantenimento’, e che pertanto, non vi è alcuna certezza, né alcun principio di prova riguardo alle circostanze che il delegato di parte ricorrente, che risulta aver fatto ingresso al Tribunale alle ore 11.35 della mattina, fosse “munito della prescritta documentazione” (così come stabilito dal citato art.1, comma 1) e che il plico, rinvenuto nei pressi dell’Ufficio dopo le ore 12.30, contenesse la documentazione poi consegnata al predetto Ufficio dei Carabinieri alle ore 19.30”.

Ecco il vero nocciolo del problema: come confermato anche dalla norma interpretativa, il delegato doveva avere con certezza già tutta la documentazione con sé: ove non vi sia piena prova di ciò, la lista non può essere ammessa, e quindi le problematiche in ordine alla natura della norma, ed alla sua conformità a Costituzione, perdono di qualunque rilevanza nel giudizio a quo.
Giusto per completezza, esporrò alcuni possibili profili di incostituzionalità della norma adottata con DL più volte richiamato: innanzi tutto, pare violare l’art. 72, c.4, della Costituzione, per non essere ammessa la decretazione d’urgenza in materia elettorale; ancora, non avendo natura interpretativa, viola l’art. 122 della medesima Carta, per aver invaso la competenza regionale in materia.

Tra breve si conoscerà l’esito – almeno, in sede cautelare – del giudizio: resta, comunque, la sgradevole sensazione che per coprire qualche errore, si sia rischiato un gravissimo conflitto istituzionale.

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Il futuro del PdL, le prospettive del centrodestra, l’ipotesi centrista e le possibili scelte di Gianfranco Fini


Di questo parla Sofia Ventura in un’intervista a “L’Espresso”. La politologa, collaboratrice di Libertiamo e di Farefuturo, ragiona per esclusione. “Posso dire cosa non ci dovrebbe essere. Fini non deve cedere alle tentazioni reazionarie dei centristi. La reazione è in agguato per tornare alla prima Repubblica dei governi scelti dai partiti e non dagli elettori, le mani libere mascherate nobilmente da modello tedesco. Mi auguro che Fini non voglia unirsi a Casini e Rutelli nello smantellamento del bipolarismo”. E indica la via: “Ragionare sulle nuove regole del PdL. Soprattutto sulla più importante, che ancora non c’è. Come si individua il nuovo leader? Come si sceglierà il successore di Berlusconi?” È un tema accademico? O di attualità politica? “Berlusconi non è eterno, forse. E anche lui lo sa, forse”. In conclusione, rispondendo a una domanda sulle sorti del PdL dopo le regionali, la Ventura argomenta così: “È talmente incerto il futuro senza Berlusconi che tutti staranno molto attenti a rimettere in discussione il PdL per ritrovarsi in mare aperto. Ma in caso di sconfitta qualcosa potrebbe muoversi da subito”.

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Regionali: Di Pietro sbaglia, come ha sbagliato il Tar


“Il costituzionalista Giovanni Guzzetta spiega perché il decreto-legge sarebbe applicabile nel Lazio”

Dichiarazione di Benedetto Della Vedova, deputato del PdL:
“Consiglierei ad Antonio Di Pietro, secondo cui il Governo avrebbe emanato una legge sbagliandola, di non avventurarsi in interpretazioni costituzionali, tanto meno se lo scopo è quello di dare lezioni di diritto pubblico all’Esecutivo rispetto ad una questione tanto controversa.
Di Pietro dice che il Governo sarebbe intervenuto in una materia che spetta alle Regioni: gli consigliamo di leggere quanto ha scritto il costituzionalista Giovanni Guzzetta sul Forum dei Quaderni Costituzionali. Una volta acquisito che il decreto-legge contenesse norme interpretative, come era nelle intenzioni del Governo, il Tar avrebbe dovuto statuire l’applicabilità diretta del decreto legge alla Regione Lazio, in quanto l’interpretazione della norma fornita dal Governo sarebbe già presente e applicabile nell’ordinamento regionale, per il tramite del rinvio che questo opera a quello statale”.

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Il doping identitario


da Il Secolo d’Italia del 10 marzo 2010

- Dal penoso repertorio di scandali privati che hanno intossicato la politica italiana e hanno finito per nascondere quelli più propriamente pubblici emerge un’Italia dissociata e male in arnese, che risolve nella doppiezza il problema della coerenza tra il dire e il fare, tra il predicare e il razzolare, tra l’impegno e la testimonianza. Leggi tutto

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Oltre Lazio e Lombardia, sulle Regionali proviamo a dare i numeri


- Con il dibattito politico nazionale sepolto sotto una valanga di pandette, ricorsi, carte bollate e panini alla porchetta, oltre che soffocato da una zelantissima quanto illiberale applicazione della legge sulla par condicio, avevamo quasi dimenticato che Lazio e Lombardia non esauriscono il perimetro della contesa elettorale regionale. Infatti, se da un lato il caos liste ha fatto scoppiare la malattia di un procedimento elettorale pasticciato e finora abusato, dall’altro fa paradossalmente apparire come anestetizzata  una battaglia elettorale che è preda di convulsioni un po’ dovunque.

Oltre a Lazio e Lombardia, saranno undici le Regioni chiamate alle urne. In tre di esse, il PDL rischia grosso. Leggi tutto

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Il decreto ‘interpretativo’ su firme e liste non sarà a costo zero


- Il decreto che rimette in corsa Formigoni e la lista del Pdl a Roma animerà di certo la campagna elettorale e in parte l’avvelenerà, dando a molti l’impressione che anche tra i partiti ci siano i figli e i figliastri e che le regole del gioco elettorale si applichino o si interpretino a seconda del giocatore, in maniera rigorosa per i poveracci e generosa per i potenti.

D’altra parte, le scelte non solo di Palazzo Chigi, ma anche del Quirinale, si sono fondate sull’esigenza di non impiccare all’albero dell’intransigenza costituzionale la realtà di uno scontro politico che sarebbe stato irrimediabilmente falsato dalle decisioni – formalmente ineccepibili – degli uffici elettorali di Roma e Milano.

Descrivere la decisione di ieri sera come un golpe è troppo. Dire che si è trattato di una scelta sostanzialmente obbligata lo è, almeno, altrettanto. Il vulnus che l’esclusione di Formigoni e della lista del PdL a Roma avrebbe comportato sul piano politico è stato pagato con un vulnus tutt’altro che marginale alla legalità del processo elettorale. D’altra parte, la storia istituzionale di un Paese può porre dinanzi a chi esercita responsabilità costituzionali e di governo l’onere di scegliere tra ragioni ugualmente importanti e meritevoli di tutela. E la politica è una professione difficile anche per questo.

Dal punto di vista tecnico, il decreto approvato dal Colle sembra essere assai più “ad listam” di quello bocciato giovedì sera. Ma è stato il Quirinale, non il Governo, ad opporsi ad una riapertura generalizzata dei termini di presentazione delle liste e a spingere per una soluzione “interpretativa” particolarmente spericolata, che cambia le regole in base a cui i Tar del Lazio e della Lombardia dovranno giudicare i ricorsi del PdL e di Formigoni.

Nel complesso, questa scelta non sarà però a costo zero: soprattutto per il PdL responsabile di una soluzione d’urgenza ai guai che la gestione “libanese” delle candidature – a Napoli come a Roma  e a Milano – ha creato ad un partito, cui non mancano i numeri e la stazza per essere una “forza tranquilla” e che invece vive perennemente sull’orlo di una crisi di nervi.

Per il momento, la partita si chiude così. Ma non è detto che sia davvero finita, visto che questo caso sarà il leitmotiv della campagna elettorale dell’opposizione e rimarrà, ben oltre il 28 marzo, come un imbarazzante scheletro negli armadi della maggioranza.

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Sulle liste un brutto pasticcio, ma i responsabili stanno dentro e non fuori dal PdL


Comunque vada a finire, ai 63.525 italiani che, stando ai dati del Ministero dell’Istruzione, hanno meritato il 5 in condotta, vanno aggiunti i responsabili dei pasticci che hanno funestato questo inizio di campagna elettorale, a danno di Renata Polverini e Roberto Formigoni. Leggi tutto

 
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Inizia la par condicio, finisce l’informazione politica


Così, all’inizio della campagna elettorale, si è spenta l’informazione politica. La Rai ha deciso di chiudere le sue trasmissioni di punta (Ballarò, Anno Zero, Porta a Porta),  la 7 – in evidente conflitto di interesse – ha sospeso la puntata dell’Infedele sul caso politico-giudiziario che vede coinvolte Telecom e Fastweb, i contenitori di Mediaset – a partire da Matrix – non saranno chiusi, ma rimarranno sbarrati ai temi e ai protagonisti della politica. Leggi tutto

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Il PdL riconosca le ragioni dello “sciopero degli stranieri”


Dichiarazione di Benedetto Della Vedova, deputato del PdL

Il PdL farebbe bene a guardare con attenzione alle ragioni che hanno portato alla convocazione del primo “sciopero nazionale degli stranieri”, in nome di milioni di non italiani che vivono e lavorano in Italia e chiedono riconoscimento sociale e rispetto civile.
Il principale partito di governo deve dimostrare il massimo del rigore sia nelle politiche di sicurezza sia nelle strategie di integrazione e non può appiattirsi sulla demagogia genericamente anti-immigratoria della Lega. Nessuna grande forza politica popolare europea, del resto, ha una piattaforma leghista sull’immigrazione. Non sarebbe responsabile dichiarare “sgraditi” gli stranieri, anche quando sono necessari, né denunciare che sono troppi anche quando, come in molti settori, sono manifestamente pochi rispetto alle esigenze del sistema produttivo.

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Il liberismo non ha i giorni contati


- La tavola rotonda sul liberismo prossimo venturo – “Placata la bufera torniamo al libero mercato” – organizzata sabato scorso a Milano nell’ambito de “I seminari di Libertiamo” non passerà certo alla storia, ma rimarrà nella cronaca come un tentativo riuscito di ragionare in modo prudente di cose pericolose: il taglio della spesa pubblica e della pressione fiscale, la riforma del welfare e del sistema previdenziale, la gestione  attiva dello stock del debito, la valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, il “revisionismo rigorista” della vulgata federalista. Leggi tutto

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Per le elezioni basta raccolte firme, meglio la cauzione. Così si evitano imbrogli e pasticci ‘alla romana’


- Nel corso delle ultime settimane Emma Bonino e i Radicali hanno condotto nella sostanziale indifferenza dei media e delle altre forze politiche, di centro-destra e di centro-sinistra, una battaglia pregevole di denuncia del clima di illegalità diffusa in cui si svolgono nel nostro paese le raccolte di firme per la presentazione delle liste elettorali.
I Radicali hanno cercato di dimostrare come sia pressoché impossibile raccogliere le firme regolarmente sulla base delle normative vigenti e come la maggior parte dei partiti utilizzi nei fatti  scorciatoie di comodo ai limiti e – più sovente – al di fuori della legalità. Leggi tutto

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