TAG "diritto"

Incentivi o regole per una migliore corporate governance?


- I recenti scandali societari hanno evidenziato come i sistemi di corporate governance, nonostante i pesanti interventi legislativi degli ultimi anni, siano lontani dal garantire trasparenza e protezione degli azionisti. È giusto fare qualche riflessione sul tema, anche perché la crisi ha rafforzato la tendenza ad una maggiore regolamentazione.
Il decennio passato è stato caratterizzato da numerosi interventi legislativi che hanno tentato di rendere più trasparenti i sistemi di gestione interni delle imprese. Il caso più importante è rappresentato dalla legge Sarbanes Oxley, approvata negli Stati Uniti in seguito allo scandalo Enron, che obbliga le imprese ad istituire un complesso (e costoso) sistema di controlli interni. In Italia, anche come reazione al caso Parmalat, è stata approvata nel 2005 la Legge sul Risparmio, per molti aspetti una sorta di Sarbanes Oxley light. I sistemi di controllo interno sono stati inoltre rafforzati dal D.Lgs 231/2001 (e successive evoluzioni) che ha esteso alle persone giuridiche la responsabilità per i reati commessi dalle persone che operano per conto della società, a meno che l’impresa non dimostri di aver adottato modelli organizzativi adatti a prevenire il reato commesso. Proprio quest’ultima norma è centrale nelle ultime vicende di cronaca giudiziario-finanziaria nel nostro Paese. Leggi tutto

Inserito in Diritto e giustizia, Economia e mercatoCommenti (3)

Islam e diritto: la necessaria durezza delle corti giudiziarie


- Robert Cover è autore poco conosciuto, ma di grande importanza. Ampia parte della sua riflessione scientifica è dedicata ai conflitti che riguardano il proliferare dei differenti gruppi religiosi e culturali all’interno degli ordinamenti giuridici dei diversi paesi. Secondo Cover la pluralità dei “significati” prodotti da queste comunità viene spesso a scontrarsi con la logica dell’autorità dello Stato. Per diminuire l’incidenza di tali conflitti sulla società e per evitare la saturazione degli spazi normativi è necessario che le corti intervengano per chiarire quali sono i “significati giuridici” destinati a rimanere in vita. Secondo Cover non è sempre la legge prodotta dall’autorità dello Stato ad essere intrinsecamente superiore rispetto ai significati giuridici prodotti dagli altri gruppi. Leggi tutto

Inserito in Diritto e giustizia, Il mondo e noiCommenti (2)

Sul lodo Alfano troppe confusioni: tra fine e mezzo, tra politica e diritto


- L’approssimarsi della discussione, davanti alla Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale della L. 124/08 (c.d. “lodo Alfano”), ha scatenato – come è ovvio, verrebbe da dire, visto che non siamo un Paese “normale”  – un dibattito accesissimo, spesso però estraneo agli argomenti tecnici, unici che dovrebbero guidare le valutazioni in materie così delicate.
Non ultimo, per estremo paradosso, l’argomento – evidentemente metagiuridico – speso dell’Avvocatura dello Stato in ordine alle possibili dimissioni del premier in caso di declaratoria di illegittimità della norma: in disparte la circostanza che lo stesso Presidente del Consiglio ha escluso vigorosamente tale possibilità, pare perlomeno singolare che l’Organo tecnico, che patrocina l’Istituzione, e non la persona fisica che ricopre al momento l’incarico, tenti di utilizzare simile espediente.

Mi permetto, ora, di tentare di offrire qualche spunto di riflessione sul punto, prima che la Consulta risolva la questione.
Il primo è quello relativo – per usare le parole utilizzate nella relazione illustrativa del disegno di legge di iniziativa governativa – all’assunto secondo il quale le cariche istituzionali prese in considerazione sarebbero “anche omogenee tra loro, con riguardo sia alla fonte d’investitura, che promana dalla volontà popolare e, dunque, dall’articolo 1 della Costituzione, sia al munus esercitato, che ha natura eminentemente politica”.
Con il dovuto rispetto, questa asserzione di “omogeneità” pare francamente discutibile, ed anzi fu fonte della (a mio  avviso, non superata) obiezione della Corte Costituzionale alla precedente normativa di settore: al punto 8 del “Considerato in diritto” della sentenza 20.1.2004, n° 24  si legge, infatti, che la norma violava l’art. 3 della Costituzione in quanto “accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura ma anche per la natura delle funzioni”.

Parrebbe certamente riduttivo ritenere che l’esclusione del Presidente della Corte Costituzionale dai soggetti ai quali, in forza della nuova normativa, la sospensione possa applicarsi, abbia consentito di “omogeneizzare” le posizioni. 
La norma, così come oggi formulata, riguarda le 4 più alte cariche dello Stato, e cioè Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera e Presidente del Consiglio dei Ministri: ma, di tali 4 cariche, l’unica che derivi da “nomina” – e, in qualche misura, dalla “volontà popolare” – è quella del Presidente del Consiglio (art. 92 Cost.), mentre le altre (artt. 63 e 83 Cost.) derivano da elezione da parte del consesso che la Costituzione ha a ciò designato per ciascuna di tali elezioni (ciascuna Camera per il suo Presidente; Camere in seduta comune integrate ai sensi dell’art. 83, c.2, Cost. per il Presidente della Repubblica), ma non certo direttamente dal corpo elettorale, o dal corpo elettorale con un procedimento di secondo grado, il che rende non proponibile la tesi dell’investitura popolare per i Presidenti della Repubblica e delle Camere.
Inoltre, data per acclarata l’inconciliabile differenza tra i concetti di “nomina” ed “elezione”, anche le funzioni che tali cariche sono chiamate a svolgere sono talmente diverse da poter essere difficilmente ricondotte ad un concetto di “omogeneità”, tanto meno in relazione ad un’indicazione amplissima e generica quale la natura “politica” delle funzioni stesse.

Altro spunto che vorrei offrire, è quello relativo alla reiterabilità della sospensione, disciplinata dall’ultimo alinea del c.5.     
La norma esclude la reiterabilità “salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura”: da tale formulazione, a mio avviso, scaturiscono alcuni problemi.
La formulazione – anche per espressa indicazione contenuta nella relazione – fa sì che l’unica ipotesi di reiterabilità sia riservata al Presidente del Consiglio dei Ministri che, a seguito di crisi di governo, dovesse ricevere un nuovo incarico nel corso delle medesima legislatura.
Proprio tale circostanza, a mio sommesso avviso, crea una prima, ingiustificabile disparità: considerate le sostanzialmente condivisibili finalità del “lodo” ( tutelare l’interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato), ed eventualmente superata l’obiezione in punto di omogeneità tra fonti di investitura e funzioni svolte dai 4 Presidenti, la ratio di tale diversità di trattamento (“La diversa durata delle quattro alte  cariche indicate nel comma 1, in relazione ai termini previsti negli articoli 60 e 85 della Costituzione, e la possibilità di una nuova nomina del Presidente del Consiglio dei ministri hanno tuttavia imposto di prevedere, per quest’ultima carica, una limitata eccezione alla regola della non reiterabilità, nel caso del nuovo incarico assunto nella stessa legislatura”) non pare immune da critiche.
Infatti, ammessa in linea di principio l’eccezione alla non reiterabilità della sospensione, risulta difficile giustificare la circostanza che, ove –  in ipotesi –  a seguito di crisi di governo il Presidente della Repubblica dovesse nominare nel corso delle stessa legislatura il Presidente della Camera o del Senato a guidare un governo “istituzionale”, il nuovo Presidente del Consiglio si troverebbe nella nuova carica privo di copertura, in quanto non si tratta di “nuova nomina”, ma di passaggio da carica elettiva a carica derivante da nomina; analoga questione si porrebbe, inoltre, nel caso di elezione – sempre nel corso della medesima legislatura – del Presidente del Senato o del Presidente della Camera o del Presidente del Consiglio a Presidente della Repubblica.
In sostanza, ove venisse acclarata l’effettiva omogeneità di investitura e funzioni tra tutte le cariche oggetto del provvedimento, parrebbe irragionevole differenziarne il trattamento solo in relazione alla (possibile) durata della carica durante l’arco temporale prescelto (la legislatura).
Pertanto, delle due l’una: o il principio della non reiterabilità non trova eccezione alcuna (circostanza certamente preferibile, in quanto eviterebbe di prevedere deroghe di alcun tipo al principio statuito, e sancirebbe definitivamente l’effettiva omogenietà tra le cariche), o la deroga dovrà essere garantita – sempre nell’arco temporale della legislatura – anche in caso di passaggio ad altra carica nel corso della legislatura, proprio per rispettarne il presupposto fondante, e cioè l’omogeneità tra le cariche stesse.

Altro spunto di riflessione discende direttamente dalla più volte richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n° 24/04, e riguarda la differenziazione tra i Presidenti di Senato, Camera e Consiglio dei Ministri, ed i componenti della Camere e del Consiglio dei Ministri: la Corte infatti, censurò la precedente norma, in quanto “distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l’art. 205 cod.proc.pen. il quale disciplina un aspetto secondario dell’esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni”.
A tale obiezione la nuova norma non sembra opporre alcun nuovo o diverso argomento (ed infatti la relazione sul punto nulla dice); anche sotto tale profilo non pare che la mera espunzione del Presidente della Corte Costituzionale dal novero della cariche che possono beneficiare della sospensione valga a risolvere i problemi evidenziati dalla Corte. 

L’ultimo (ma non ultimo) spunto è quello relativo allo strumento che si intende utilizzare, e cioè la legge ordinaria.
E’ stato infatti da più parti autorevolmente ipotizzato che la materia necessiti di disegno di legge costituzionale: deve però riconoscersi che la tesi esposta non pare fondata.
Infatti, non solo la sentenza della Corte Costituzionale n° 24/04 neanche ipotizza la necessità di tale strumento, ma – dopo aver chiarito, al punto n° 3 del Considerato in diritto, che la normativa che disciplina la questione riguarda una “sospensione del processo penale”, e che quindi “ è oggetto non di una disciplina generale, bensì di specifiche regolamentazioni dettate con riguardo alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite” – elenca le 4 tipologie di sospensioni.
Ma tutte le ipotesi prese in considerazione dalla Corte – ivi comprese quelle per pregiudiziale costituzionale (art. 23 L. 87/53) e per pregiudiziale comunitaria (art. 3 L. 204/58) – sono disciplinate da legge ordinaria.
Pare quindi evidente che lo strumento utilizzato – e cioè la legge ordinaria – sia assolutamente congruo rispetto alla scopo che si prefigge.   

In conclusione, un rilievo: nel confuso dibattito, cui accennavo all’inizio del presente scritto, si è sempre sovrapposta la discussione sulla liceità del fine alla discussione della liceità del mezzo.
Accordarsi sulla legittimità della finalità ultima, cui tende la normativa in esame, consentirebbe, a mio avviso, di svelenire il clima, e di trovare di comune accordo lo strumento più corretto per garantire tale finalità: ma questo, temo, non avverrà mai.

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Se il popolo chiede ingiustizia, la politica gliela dà


- La situazione (disperata) delle carceri italiane è ormai nota a tutti, così come è ormai acclarato il fallimento del processo penale. Quotidianamente assistiamo a dibattiti nei quali è messo in luce il dramma degli istituti di pena affollati, dove la capienza reale (non quella “tollerabile”, concetto privo di senso, inventato da burocrati privi di un principio di realtà) è ampiamente superata e in parecchie celle ci sono i letti a castello a “quattro piani”. Leggi tutto

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Patriottismo costituzionale, fede nel diritto e pluralismo religioso


- La tematica del patriottismo costituzionale o, per citare un famoso libro del Prof. Sanford Levinson, della “Fede costituzionale” agita da un po’ di tempo le acque del dibattito pubblico. Il sottile tessuto sociale capace di tenere insieme gruppi ed individui diversi (economicamente, religiosamente, politicamente) è giorno dopo giorno sottoposto agli strattoni di una società dove la frantumazione della solidarietà civica è sempre più evidente.
Sofia Ventura ha già elencato nel suo intervento per Libertiamo i problemi che il nostro Paese si trova ad affrontare su tutti questi piani tentando di individuare possibili soluzioni. Leggi tutto

Inserito in Partiti e StatoCommenti (0)

La giustizia penale italiana alla prova dell’Europa


- Le Camere Penali Italiane hanno di recente approvato un documento a firma del Presidente Oreste Dominioni e del Segretario Lodovica Giorgi nel quale si segnala l’importanza del fatto che il Governo italiano partecipi attivamente alle scelte in tema di normativa penale sostanziale e processuale che vengono prese a livello comunitario. L’esigenza per tutti i paesi membri di rafforzare strumenti tesi a tutelare in maniera sempre più incisiva i diritti e le garanzie fondamentali, già codificati nella nostra Costituzione, deve vedere la necessaria partecipazione anche dell’Italia, che fin dalle origini ha creduto nel modello di integrazione europea. Leggi tutto

Inserito in Diritto e giustiziaCommenti (0)


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