TAG "Corte Costituzionale"

Giusta la severità per i violentatori, ma non cediamo al giustizialismo di pancia


-Il  21 luglio scorso il ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna è intervenuto prontamente in risposta alla sentenza della Consulta che definiva incostituzionale il meccanismo automatico per cui attualmente gli imputati per violenza sessuale su donne e minori vengono immediatamente spediti in carcere. Non si discute il dovere di impedire a determinati soggetti di perseverare in atteggiamenti criminali di tale gravità ma un sistema giudiziario fondato sui principi del liberalismo, come è per fortuna quello italiano, deve al contempo impedire che il qualunquismo – che fa spesso presa sull’opinione pubblica – annebbi la ragione nei nostri tribunali. Leggi tutto

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Via libera della Consulta al nucleare (nonostante le bufale in Rete). Ora tocca al Governo


- Una buona notizia: la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi di dieci regioni contro la delega conferita al Governo per dettare le nuove norme che spianano il ritorno al nucleare. La Consulta ha dichiarato le censure proposte in parte infondate, in parte inammissibili.
Ad esser contestata dalle regioni era la mancata previsione di un adeguato coinvolgimento delle stesse nel processo di normazione del settore e di autorizzazione degli impianti. Messa in salvo la delega, il contenzioso ora si sposta sulle norme emanate in attuazione della stessa e contenute nel decreto legislativo 31/10. Leggi tutto

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Il 22 giugno la Consulta si pronuncia sul nucleare: una svolta?


- Tra cinque giorni la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legge che riporta il nucleare in Italia.
Più precisamente, ad essere impugnata lo scorso autunno è stata la delega al Governo contenuta nella legge 99/09  di luglio. Le Regioni che hanno presentato il ricorso sono undici, ma di recente il Piemonte di Roberto Cota ha ritirato il proprio, spiegando che siano venuti meno i motivi del contendere.
La tesi sostenuta dalle Regioni ricorrenti verte, principalmente, sulla mancata previsione nella delega della necessità di un’intesa con le regioni e gli enti locali ai fini dell’autorizzazione degli impianti nucleari. Leggi tutto

Inserito in Più Azzurro, Più VerdeCommenti (0)

Perchè la Consulta ha detto no al matrimonio gay. Invitando il Parlamento a non nascondersi


- La sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto non incostituzionale la legislazione italiana, laddove trattando di matrimonio come di una unione tra un uomo e una donna non prevede la possibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso, non giunge in modo sorprendente, ma anzi conferma un atteggiamento della Corte rispettoso della discrezionalità del legislatore e soprattutto conservatore nei confronti di quello specifico legame di rappresentanza tra eletti e elettori che rende l’aula parlamentare la sede propria per la modifica delle materie di maggiore sensibilità politica. Leggi tutto

Inserito in Capitale umano, Diritto e giustiziaCommenti (38)

Matrimoni gay: riflessioni in attesa di una sentenza comunque storica


- Manca un giorno al pronunciamento della Corte Costituzionale sul matrimonio gay. E’ fissata, infatti, per domani, 23 marzo 2010, l’udienza sulla legittimità o meno del matrimonio fra persone dello stesso sesso,  il giorno tanto atteso dalla comunità gay. Sarà la data che potrebbe segnare, grazie alla cosiddetta via giurisprudenziale, il primo importante traguardo per il movimento gay italiano in lotta da ormai circa quattro decenni (senza risultati degni di nota, a mio giudizio, ma questo è un altro discorso).
La Consulta è chiamata a dare il suo insindacabile parere di costituzionalità su tre richieste (negate) di pubblicazioni per altrettanti matrimoni gay auspicati e ovviamente non ancora celebrati. Leggi tutto

Inserito in Biopolitica, Diritto e giustiziaCommenti (22)

Che fare con la Consulta? E’ un bel tema. Che merita uno svolgimento liberale


- Il ruolo che la Corte Costituzionale ha esercitato nella storia politica italiana non è stato quello di un intransigente e severo giudice delle leggi. Le sue pronunce “additive” ne hanno fatto una sorta di terza camera legislativa e la sua giurisprudenza disinvolta ha consolidato la costituzione materiale del Paese, i cui partiti hanno sempre preteso – e non subito –  interpretazioni della Carta “coerenti” con la realtà degli equilibri politici. Leggi tutto

Inserito in Archivio Evidenza, Archivio Newsletter, Comunicati, Diritto e giustizia, Partiti e StatoCommenti (8)

La battaglia di Fidenato, la supponenza dell’avvocato


- La battaglia politica che sta conducendo Giorgio Fidenato (imprenditore agricolo, responsabile di Agricoltori Federati, presidente di Futuragra ed esponente del Movimento Libertario) scalda i cuori degli spiriti liberali: sollevare la questione di costituzionalità delle norme sul sostituto d’imposta a partire da un caso di “disobbedienza civile”. Da gennaio di quest’anno – la notizia è rimbalzata in più occasioni sui media – Fidenato ha deciso di corrispondere ai dipendenti di Agricoltori Federati lo stipendio lordo, chiedendo loro di pagarsi da soli tasse e contributi. Ma dando in cambio la libertà ed un diritto che i lavoratori dipendenti italiani non hanno: la libertà di pagare le tasse secondo le scadenze previste per i lavoratori autonomi e non mensilmente (gli effetti finanziari sono evidenti) ed il diritto di conoscere l’effettivo peso della tassazione. Leggi tutto

Inserito in Archivio Newsletter, Diritto e giustizia, Economia e mercatoCommenti (31)

La legge Alfano non era da buttare. Che la Consulta sia politica non è un’accusa, ma un fatto


- Dopo una travagliata e non breve camera di consiglio, la Corte Costituzionale si è pronunciata sull’ormai stranota e allo stato inesistente “legge Alfano” (da qualche giornalista, evidentemente male avvezzo alle cose del diritto, definita “lodo”). Orbene, la legge in questione – secondo quanto appreso dal comunicato stampa all’uopo diffuso dalla Consulta – sarebbe stata dichiarata incostituzionale a cagione della violazione degli articoli 3 e 138 della nostrana Grundnorm e in parziale accoglimento delle censure mosse avverso di essa dal Tribunale di Milano.

Sicché, in attesa del deposito delle motivazioni e alla luce degli scarni dati disponibili indi nella coraggiosa consapevolezza del possibile discostamento dall’effettivo decisum, si può provare ad imbastire un embrionale commento. E, invero, non è arduo sostenere che la “legge Alfano” non sia da buttare ma possa, pur nel rispetto degli accorgimenti indicati dalla Consulta, essere riproposta.

Si proceda con ordine. La supposta incostituzionalità del provvedimento normativo de quo discenderebbe dall’avvenuto utilizzo di una legge ordinaria per l’apportamento di una deroga ad un principio, quello di eguaglianza, di rango superiore perché consacrato in una norma costituzionale sovraordinata gerarchicamente. Si tratta quindi di un problema, pur importante, di gerarchia di fonti del diritto.
Da tale assunto scaturirebbe, almeno secondo il ragionamento seguito dal Tribunale di Milano nell’ordinanza di rimessione della legge alla Consulta, un’indiretta violazione del principio di eguaglianza a causa della creazione – irragionevole e non giustificabile – di un jus singulare per determinati soggetti.
Il merito della “legge Alfano” non sarebbe quindi stato scalfito dalla Consulta.
D’altronde, se così fossero andate effettivamente le cose, non ci sarebbe da meravigliarsi.

Difatti, sul piano strettamente formale, non va dimenticato né sottaciuto che la “legge Alfano” è nata in recezione delle motivazioni che la Consulta aveva esposto nella sentenza 24/2004 relativamente al disposto dell’articolo 1 della legge 140/2003.

Vero è – come allegoricamente rilevato di recente dal professor Alessandro Pace, sulla scorta di quanto già affermato da Hart nel 1965 – che è errato scambiare le decisioni prese dall’arbitro nel corso di una partita di cricket con le regole di quel gioco; tuttavia, altrettanto vero è che la Corte Costituzionale non può essere propriamente definita quale arbitro, essa connotandosi di quel ruolo e indossando quella veste di interprete chedei suoi outing fanno vere e proprie fonti del diritto.

Qualcuno ha altresì avanzato dubbi sulla possibilità di riproporre il provvedimento normativo de quo in forma di legge costituzionale per via dei limiti impliciti alla revisione della Costituzione.
È da osservarsi, tuttavia, che i limiti impliciti alla revisione costituzionale sono invenzioni dogmatiche della dottrina. L’unico limite alla revisione costituzionale riguarda la forma repubblicana di Stato.
Il principio di eguaglianza è da considerarsi derogabile ove la deroga sia giustificata dalla necessità di soddisfare primarie esigenze. Come nel caso di specie, allorché si è cercato di garantire l’attuazione dell’articolo 97 della Carta Costituzionale e quindi di evitare che l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa pubblica – evidentemente sottesa all’attività ed all’impulso delle più alte cariche dello Stato – potessero essere pregiudicate dall’incombenza di un distraente processo penale, semplicemente congelato anziché cancellato. Se così non fosse, peraltro, non sarebbero leciti (e, invece, lo sono) gli scudi normativi immunitari posti a protezione dei giudici costituzionali.

Ultimissima breve considerazione sulla connotazione politica della decisione della Consulta.
Il dubbio che la Consulta decida sulla base di condizionamenti politici è reso non peregrino dalle modalità di scelta dei propri componenti, i quali, per quanto di spessore culturale incommensurabile, non sono eletti direttamente dal popolo, l’esercizio della cui sovranità è in tal caso intollerabilmente mediato. Forse sarebbe ora di eleggere direttamente i giudici della Consulta.

Inserito in Diritto e giustiziaCommenti (8)

Il Lodo Alfano non c’è più, ma Berlusconi non perderà nei tribunali


- Il Lodo Alfano è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta sulla base di una motivazione – la mancata “costituzionalizzazione” dell’immunità processuale per le massime cariche istituzionali – che la Corte non aveva ritenuto di sollevare, quando, cinque anni fa, aveva analogamente liquidato il Lodo Schifani , malgrado nel promuovere il giudizio il Tribunale di Milano non avesse mancato di sollevare il problema della incompatibilità di questo scudo giudiziario con l’art. 138 della Costituzione. Leggi tutto

Inserito in Diritto e giustizia, Partiti e StatoCommenti (17)

Il Lodo Alfano non è un dogma, il giudizio della Corte non è un’ordalia


Il Lodo Alfano non è un “dogma democratico” e quello della Consulta non sarà un giudizio ex cathedra, chiamato a confermarlo vero o a proclamarlo falso. La legge 124/2008 è un provvedimento che garantisce al Premier, ai Presidenti delle camere e al Capo dello Stato un’immunità processuale, che la maggioranza parlamentare ha ritenuto adatta a salvaguardare l’esercizio di delicate funzioni istituzionali. La Corte Costituzionale dovrà valutare se sono fondate le questioni di legittimità costituzionali che sono state sollevate. Ma il giudizio non è, né dovrebbe diventare, un’ordalia da cui il Premier e il suo Governo usciranno politicamente innocenti o colpevoli. Leggi tutto

Inserito in Comunicati, Diritto e giustizia, Partiti e StatoCommenti (0)

Sul lodo Alfano troppe confusioni: tra fine e mezzo, tra politica e diritto


- L’approssimarsi della discussione, davanti alla Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale della L. 124/08 (c.d. “lodo Alfano”), ha scatenato – come è ovvio, verrebbe da dire, visto che non siamo un Paese “normale”  – un dibattito accesissimo, spesso però estraneo agli argomenti tecnici, unici che dovrebbero guidare le valutazioni in materie così delicate.
Non ultimo, per estremo paradosso, l’argomento – evidentemente metagiuridico – speso dell’Avvocatura dello Stato in ordine alle possibili dimissioni del premier in caso di declaratoria di illegittimità della norma: in disparte la circostanza che lo stesso Presidente del Consiglio ha escluso vigorosamente tale possibilità, pare perlomeno singolare che l’Organo tecnico, che patrocina l’Istituzione, e non la persona fisica che ricopre al momento l’incarico, tenti di utilizzare simile espediente.

Mi permetto, ora, di tentare di offrire qualche spunto di riflessione sul punto, prima che la Consulta risolva la questione.
Il primo è quello relativo – per usare le parole utilizzate nella relazione illustrativa del disegno di legge di iniziativa governativa – all’assunto secondo il quale le cariche istituzionali prese in considerazione sarebbero “anche omogenee tra loro, con riguardo sia alla fonte d’investitura, che promana dalla volontà popolare e, dunque, dall’articolo 1 della Costituzione, sia al munus esercitato, che ha natura eminentemente politica”.
Con il dovuto rispetto, questa asserzione di “omogeneità” pare francamente discutibile, ed anzi fu fonte della (a mio  avviso, non superata) obiezione della Corte Costituzionale alla precedente normativa di settore: al punto 8 del “Considerato in diritto” della sentenza 20.1.2004, n° 24  si legge, infatti, che la norma violava l’art. 3 della Costituzione in quanto “accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura ma anche per la natura delle funzioni”.

Parrebbe certamente riduttivo ritenere che l’esclusione del Presidente della Corte Costituzionale dai soggetti ai quali, in forza della nuova normativa, la sospensione possa applicarsi, abbia consentito di “omogeneizzare” le posizioni. 
La norma, così come oggi formulata, riguarda le 4 più alte cariche dello Stato, e cioè Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera e Presidente del Consiglio dei Ministri: ma, di tali 4 cariche, l’unica che derivi da “nomina” – e, in qualche misura, dalla “volontà popolare” – è quella del Presidente del Consiglio (art. 92 Cost.), mentre le altre (artt. 63 e 83 Cost.) derivano da elezione da parte del consesso che la Costituzione ha a ciò designato per ciascuna di tali elezioni (ciascuna Camera per il suo Presidente; Camere in seduta comune integrate ai sensi dell’art. 83, c.2, Cost. per il Presidente della Repubblica), ma non certo direttamente dal corpo elettorale, o dal corpo elettorale con un procedimento di secondo grado, il che rende non proponibile la tesi dell’investitura popolare per i Presidenti della Repubblica e delle Camere.
Inoltre, data per acclarata l’inconciliabile differenza tra i concetti di “nomina” ed “elezione”, anche le funzioni che tali cariche sono chiamate a svolgere sono talmente diverse da poter essere difficilmente ricondotte ad un concetto di “omogeneità”, tanto meno in relazione ad un’indicazione amplissima e generica quale la natura “politica” delle funzioni stesse.

Altro spunto che vorrei offrire, è quello relativo alla reiterabilità della sospensione, disciplinata dall’ultimo alinea del c.5.     
La norma esclude la reiterabilità “salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura”: da tale formulazione, a mio avviso, scaturiscono alcuni problemi.
La formulazione – anche per espressa indicazione contenuta nella relazione – fa sì che l’unica ipotesi di reiterabilità sia riservata al Presidente del Consiglio dei Ministri che, a seguito di crisi di governo, dovesse ricevere un nuovo incarico nel corso delle medesima legislatura.
Proprio tale circostanza, a mio sommesso avviso, crea una prima, ingiustificabile disparità: considerate le sostanzialmente condivisibili finalità del “lodo” ( tutelare l’interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato), ed eventualmente superata l’obiezione in punto di omogeneità tra fonti di investitura e funzioni svolte dai 4 Presidenti, la ratio di tale diversità di trattamento (“La diversa durata delle quattro alte  cariche indicate nel comma 1, in relazione ai termini previsti negli articoli 60 e 85 della Costituzione, e la possibilità di una nuova nomina del Presidente del Consiglio dei ministri hanno tuttavia imposto di prevedere, per quest’ultima carica, una limitata eccezione alla regola della non reiterabilità, nel caso del nuovo incarico assunto nella stessa legislatura”) non pare immune da critiche.
Infatti, ammessa in linea di principio l’eccezione alla non reiterabilità della sospensione, risulta difficile giustificare la circostanza che, ove –  in ipotesi –  a seguito di crisi di governo il Presidente della Repubblica dovesse nominare nel corso delle stessa legislatura il Presidente della Camera o del Senato a guidare un governo “istituzionale”, il nuovo Presidente del Consiglio si troverebbe nella nuova carica privo di copertura, in quanto non si tratta di “nuova nomina”, ma di passaggio da carica elettiva a carica derivante da nomina; analoga questione si porrebbe, inoltre, nel caso di elezione – sempre nel corso della medesima legislatura – del Presidente del Senato o del Presidente della Camera o del Presidente del Consiglio a Presidente della Repubblica.
In sostanza, ove venisse acclarata l’effettiva omogeneità di investitura e funzioni tra tutte le cariche oggetto del provvedimento, parrebbe irragionevole differenziarne il trattamento solo in relazione alla (possibile) durata della carica durante l’arco temporale prescelto (la legislatura).
Pertanto, delle due l’una: o il principio della non reiterabilità non trova eccezione alcuna (circostanza certamente preferibile, in quanto eviterebbe di prevedere deroghe di alcun tipo al principio statuito, e sancirebbe definitivamente l’effettiva omogenietà tra le cariche), o la deroga dovrà essere garantita – sempre nell’arco temporale della legislatura – anche in caso di passaggio ad altra carica nel corso della legislatura, proprio per rispettarne il presupposto fondante, e cioè l’omogeneità tra le cariche stesse.

Altro spunto di riflessione discende direttamente dalla più volte richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n° 24/04, e riguarda la differenziazione tra i Presidenti di Senato, Camera e Consiglio dei Ministri, ed i componenti della Camere e del Consiglio dei Ministri: la Corte infatti, censurò la precedente norma, in quanto “distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l’art. 205 cod.proc.pen. il quale disciplina un aspetto secondario dell’esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni”.
A tale obiezione la nuova norma non sembra opporre alcun nuovo o diverso argomento (ed infatti la relazione sul punto nulla dice); anche sotto tale profilo non pare che la mera espunzione del Presidente della Corte Costituzionale dal novero della cariche che possono beneficiare della sospensione valga a risolvere i problemi evidenziati dalla Corte. 

L’ultimo (ma non ultimo) spunto è quello relativo allo strumento che si intende utilizzare, e cioè la legge ordinaria.
E’ stato infatti da più parti autorevolmente ipotizzato che la materia necessiti di disegno di legge costituzionale: deve però riconoscersi che la tesi esposta non pare fondata.
Infatti, non solo la sentenza della Corte Costituzionale n° 24/04 neanche ipotizza la necessità di tale strumento, ma – dopo aver chiarito, al punto n° 3 del Considerato in diritto, che la normativa che disciplina la questione riguarda una “sospensione del processo penale”, e che quindi “ è oggetto non di una disciplina generale, bensì di specifiche regolamentazioni dettate con riguardo alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite” – elenca le 4 tipologie di sospensioni.
Ma tutte le ipotesi prese in considerazione dalla Corte – ivi comprese quelle per pregiudiziale costituzionale (art. 23 L. 87/53) e per pregiudiziale comunitaria (art. 3 L. 204/58) – sono disciplinate da legge ordinaria.
Pare quindi evidente che lo strumento utilizzato – e cioè la legge ordinaria – sia assolutamente congruo rispetto alla scopo che si prefigge.   

In conclusione, un rilievo: nel confuso dibattito, cui accennavo all’inizio del presente scritto, si è sempre sovrapposta la discussione sulla liceità del fine alla discussione della liceità del mezzo.
Accordarsi sulla legittimità della finalità ultima, cui tende la normativa in esame, consentirebbe, a mio avviso, di svelenire il clima, e di trovare di comune accordo lo strumento più corretto per garantire tale finalità: ma questo, temo, non avverrà mai.

Inserito in Diritto e giustiziaCommenti (2)


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