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Giustizia in politica: sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati si può fare di meglio e di più


- Il tema della questione morale non ammette indugi e tentennamenti. Non vogliamo magistrati contigui al potente di turno e vicini ai comitati d’affari. Vogliamo, invece, magistrati indipendenti e integri la cui attività si affermi nelle aule di giustizia e non nei salotti.

L’ANM ha prontamente preso posizione rispetto al presunto coinvolgimento di magistrati nell’inchiesta sull’eolico e sulla cosiddetta P3. A prescindere dalla specifica vicenda – per la quale ci limitiamo a ribadire la nostra incrollabile fiducia nei principali fondamenti di un moderno diritto penale: presunzione di innocenza, giusto processo, prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (fermo restando il diverso ambito della responsabilità politica o dirigenziale) –  vi è un aspetto della dichiarazione dell’ANM che ci ha molto colpito e che merita un approfondimento: il rapporto di corrispondenza tra l’integrità e l’indipendenza dei magistrati e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Ciò pone l’interrogativo circa la compatibilità con le suddette esigenze degli incarichi extragiudiziari dei magistrati. Al riguardo, si precisa preliminarmente che non è possibile fornire un’aprioristica risposta bonne à tout faire, poiché i possibili incarichi extragiudiziari sono molto eterogenei e richiedono una specifica disciplina.

È comunque avvertito il fattore di rischio che lo svolgimento di questi incarichi può comportare, come testimonia  la disciplina vigente, particolarmente rigorosa, che è imperniata principalmente su un regime autorizzatorio del CSM, che prevede anche un meccanismo pubblicitario particolarmente trasparente, per cui ogni sei mesi l’elenco degli incarichi è pubblicato sul sito del CSM con l’indicazione, per ciascun incarico, dell’ente che lo ha conferito, dell’eventuale compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi precedentemente svolti dal magistrato incaricato nell’ultimo triennio.

In realtà, la disciplina normativa appare sufficientemente idonea allo scopo, anche alla luce di un altrettanto rigoroso codice deontologico (che può consentire un ampio sindacato disciplinare). Essa potrebbe anche subire un’evoluzione liberalizzatrice (con la formula del silenzio assenso), con particolare riferimento agli incarichi di insegnamento universitario e di docenza per enti pubblici.

Il problema si complica notevolmente per altre tipologie di attività, che esulano, almeno in parte, dallo svolgimento di compiti prevalentemente tecnici. Con ciò si fa riferimento agli incarichi:
-    di natura dirigenziale, spesso previsti dalla legge, ove svolti al di fuori dalle naturali attribuzioni (capi gabinetto, direttori generali);
-    politici, nelle assemblee elettive o negli organi di governo nazionali e locali.

In particolare, per quanto riguarda la prima ipotesi, pare essere preferibile un approccio rigoristico, orientato tendenzialmente al divieto (almeno per la magistratura ordinaria e con esclusione degli incarichi dirigenziali tipici della carriera giurisdizionale o volti a rafforzarne l’indipendenza, come nel caso degli ispettori), in quanto il conferimento dell’incarico presuppone l’intermediazione politica e comporta una contiguità di interessi potenzialmente idonea a innescare fenomeni degenerativi o, perlomeno, distorsivi.

Invece, per quanto riguarda la seconda ipotesi, non è, ovviamente, pensabile un generale divieto, poiché in contrasto con il fondamentale diritto politico dei cittadini all’elettorato passivo. Ciononostante, sussiste obiettivamente un problema di bilanciamento con l’altro valore costituzionale dell’indipendenza della magistratura, intesa come garanzia per i cittadini di essere giudicati o indagati da magistrati imparziali.

In questo caso, si ritiene che la soluzione ancora preferibile sia quella elaborata nell’ambito del costituzionalismo liberal-democratico che conosce – ad eccezione in occidente della Francia e dell’Italia per i rispettivi trascorsi napoleonici e fascisti – la distinzione tra il giudicante e l’inquirente, che ha il pregio di intensificare il controllo pubblico sull’inquirente. Questo vale a maggior ragione in una società mediatica, in cui l’esercizio dell’azione penale produce, di per sè e a prescindere dal suo esito, conseguenze incancellabili, e dunque si presta per sua natura a divenire “azione politica” e ad essere utilizzata in modo spregiudicato.

E’ ragionevole presumere che sul come e sul quanto di questa distinzione tra funzioni inquirenti e giudicanti  le nostre ragioni e quelle dell’ANM divergano. L’obiettivo comune di rafforzare l’integrità e l’indipendenza della magistratura può costituire una buona base di partenza per un confronto serio e articolato. Una riforma della giustizia nell’interesse generale del Paese non può essere, nemmeno lontanamente, punitiva, ma neanche cieca di fronte alle disfunzioni conosciute.

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L’ANM e la manovra: una protesta scontata con argomenti banali


- L’adozione della manovra correttiva dei conti pubblici ha suscitato vivaci reazioni. Tra queste ve n’è stata una, quella dell’ANM, che per diversi motivi non convince del tutto.

In via preliminare, bisogna dire che, salvo modifiche, la manovra incide sul mondo della giustizia attraverso:
- la riduzione delle spese della Pubblica Amministrazione (che riguarda il funzionamento generale dei servizi amministrativi);
- la previsione di una decurtazione percentuale del 5% o 10% per la sola parte di reddito lordo superiore rispettivamente ai 90.000 e ai 130.000 euro (che colpisce un numero considerevole di magistrati);
- il congelamento del trattamento economico all’anno 2009 (che comporta per i magistrati il blocco dei meccanismi di progressione economica, il blocco dell’adeguamento alla dinamica dei contratti pubblici e il blocco degli effetti economici degli avanzamenti di carriera collegati al positivo superamento delle valutazioni di professionalità). Leggi tutto

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Intercettazioni: il problema non è la fiducia, ma la Giustizia


- Per l’Associazione Nazionale Magistrati il disegno di legge sulle intercettazioni, che il Governo porta alla Camera blindato dalla questione di fiducia, segna addirittura “la morte della giustizia penale in Italia”.
In realtà, per quanto possa risultare strano che proprio il sindacato delle toghe non se ne sia ancora reso conto, la giustizia penale italiana è morta ormai da molto tempo e semmai siamo al cospetto dell’ennesimo tentativo, efficace o meno che sia, di resuscitarla. Leggi tutto

Inserito in Diritto e giustiziaCommenti (7)


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