Archivio | Partiti e Stato

Quindici giorni per spiegare il progetto PdL

Quindici giorni per spiegare il progetto PdL

- di Benedetto Della Vedova, da Il Secolo d’Italia di sabato 13 marzo 2010 – Restano due settimane di campagna elettorale. La sinistra sindacale della CGIL ha consumato ieri lo stanco rito di uno sciopero politico di generica e inconcludente denuncia contro la crisi. Il centrosinistra sfilerà invece oggi, a Roma e in altri capoluoghi, contro il decreto “salva–liste” (e quindi contro il Governo Berlusconi ma inevitabilmente anche contro il Presidente Napolitano).

Il generoso tentativo di Bersani di concentrare la campagna elettorale sulla sua proposta “alternativa” alle politiche della maggioranza si è subito arenato e a prevalere sarà il movimentismo piazzaiolo del “popolo viola”, concentrato nel parossistico – e, diciamo così, non propriamente inedito – sforzo di delegittimare il Cavaliere “a prescindere”.

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Immigrazione e clandestinità: quando la famiglia non conta

Immigrazione e clandestinità: quando la famiglia non conta

- La sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso del signore albanese di Busto Arsizio, privo di diritto di soggiorno in Italia e sposato con una donna in attesa di cittadinanza italiana, che chiedeva la temporanea permanenza in Italia nell’interesse dei figli minori in età scolastica, è purtroppo comprensibile, stante l’attuale legislazione. E’ molto meno accettabile una politica che si accontenta di questa legislazione restrittiva, discriminatoria, certamente non adeguata ai tempi.
Una buona discussione dovrebbe anzitutto fare chiarezza sull’oggetto del dibattito, guardando ai fatti. Tutti comprendiamo come possa esistere – e vada evitato – l’uso dei minori come lasciapassare o salvacondotto da parte dei clandestini, ma il caso in questione è molto diverso. Non stiamo parlando dell’immigrato clandestino appena arrivato in Italia con un barcone ed un figlio minore per mano. Qui si tratta di una famiglia ben integrata, o in via di piena integrazione, nel tessuto sociale italiano, che si trova a vivere il disagio di un genitore regolarmente residente in Italia e di un altro privo di diritto al soggiorno. Leggi tutto

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Sulla lista del PdL in Lazio il Consiglio di Stato dirà che…

Sulla lista del PdL in Lazio il Consiglio di Stato dirà che…

- Qualche giorno fa, su questo webmagazine si è giustamente evidenziato come, in un Paese che conta 60 milioni di commissari tecnici della nazionale, molti prevedibilmente  avrebbero detto la propria sulla vicenda della mancata ammissione delle liste di maggioranza alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio e sugli interventi normativi del Governo.

Per asseverare tale autorevole opinione, non mi sottrarrò al mio compito di bravo italiano medio, circoscrivendo però la mia analisi al solo “caso Lazio”, e più in dettaglio al contenzioso già in atto avanti la Magistratura amministrativa.
Come noto, l’Ufficio Elettorale presso la Corte di Appello di Roma, ha escluso la lista del PdL per la Provincia di Roma in quanto la lista non è stata presentata, poiché i rappresentanti di lista non sono stati considerati presenti nei locali alle ore 12 del 27 febbraio 2010.

Prima della decisione cautelare del TAR, il Governo ha approvato, ed il Presidente della Repubblica emanato, il DL 5.3.2010, n° 29, che contiene norme autoqualificate come “interpretative” di alcuni articoli della legge statale 17.2.1968, n° 108.

Il primo problema che il TAR Lazio ha scelto di affrontare è quello afferente la “cedevolezza” della materia elettorale: ritenendo – sulla scorta della giurisprudenza costituzionale – che la materia elettorale sia di competenza regionale, il tribunale regionale ha successivamente qualificato il rinvio, contenuto nell’art. 1 della l.r. 2/05, alla l. 108/68 come “meramente materiale-ricettizio” e da ciò ha inferito l’inapplicabilità del decreto legge alla Regione Lazio.

Deve qui farsi un necessario riferimento alle tipologie di rinvio, che si verifica quando una norma (nel caso di specie, regionale) fa riferimento ad altra norma (precisamente statale).
Le tipologie del rinvio sono due, rinvio “fisso” ( o, come definito dal TAR, materiale ricettizio), e “mobile”: solo se si tratta di rinvio mobile, il contenuto della norma “richiamante” resta esposto alle vicende modificative ed estintive della norma richiamata; in mancanza, ove il rinvio sia da ritenersi fisso, il contenuto della norma viene definitivamente recepito, divenendone elemento stabile e immutabile, insensibile alle vicende della norma richiamata sopravvenute.

Deve qui dissentirsi dal TAR, non tanto (o meglio, non solo) sula natura del rinvio (il rinvio da norma a norma è prevalentemente considerato “mobile”, mentre solo il rinvio operato da previsioni contrattuali a norme di legge viene prevalentemente considerato di tipo fisso), ma, soprattutto, sulla mancata analisi delle effettiva natura delle norme contenute nel DL n° 29/10.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’autoqualificazione delle norme come interpretative non vincola l’interprete. Per contro:

“Una disposizione legislativa può essere considerata interpretativa non solo qualora, esistendo una oggettiva incertezza del dato normativo ed un obiettivo dubbio ermeneutico, sia diretta a chiarire il contenuto di preesistenti norme, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli plausibilmente ascrivibili a queste, ma anche quando precisi il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione” (ex plurimis, Corte cost. 23-05-2008, n. 170).

Nel caso in cui la norma possa legittimamente qualificarsi come interpretativa, la portata retroattiva della stessa può farsi risalire, addirittura, al momento del “rinvio”: pertanto, solo ove il TAR avesse espressamente escluso la natura interpretativa del DL, avrebbe (forse) potuto conseguentemente escluderne l’applicabilità alla Regione Lazio.
La prima operazione che dovrà quindi compiere il Consiglio di Stato, sarà, a mio avviso, proprio questa: proviamo, quindi, a “prevedere”, cosa potrebbe dire sul punto il massimo Organo della Giustizia Amministrativa.

Il primo comma dell’art. 9 della l. 108/68 (rilevante nel caso delle elezioni laziali, in quanto non espressamente derogata dalla normativa regionale) prevede che le liste debbano essere presentate entro le ore 12: la norma non sembra presentare alcun problema interpretativo, né sussistevano difficoltà applicative.
Lo stesso Consiglio di Stato, nell’interpretare pur estensivamente tale norma, aveva chiarito che:

“Non può configurarsi quale causa oggettiva del tutto estranea al comportamento del soggetto ovvero evento esulante dalla sfera soggettiva del soggetto interessato, la tardiva presentazione dei documenti necessari per la presentazione delle liste di candidati alle lezioni, avvenuta oltre il prescritto termine di cui all’art. 9 L. n. 108/1968, qualora si adduca, come motivazione, un lieve malore di chi doveva depositare i documenti, oltretutto non supportato da idonea documentazione, trattandosi di un aleatorio fattore soggettivo non conciliabile con le esigenze di certezza e rigore perseguite dalla normativa sui termini suddetta”( Cons. Stato, sez. V 14-10-2009, n. 6308).

L’art. 1, c.1, del DL 29/10, nella parte in cui autodichiara di interpretare tale norma, pare fuoriuscire dallo schema tracciato dalla Consulta, e sopra riportato: non enuclea alcun significato già possibile, e non chiarisce alcun dubbio interpretativo, ma valuta come “presentata” la lista ove alle ore 12 i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale, e quindi anche ove la mancata consegna non dipenda da alcun oggettivo impedimento, ma solo (ad esempio) dalla volontà o dalla pigrizia dei presentatori.

Per paradosso, questa “interpretazione” consegna al libero arbitrio dei delegati il momento della consegna, e cioè della presentazione vera e propria: infatti, una volta entrati nel Tribunale, i delegati potrebbero permanervi sine die, costringendo l’ufficio elettorale ad attendere il momento in cui essi sceglieranno di consegnare materialmente la lista!!!

Pertanto, il problema non pare essere la natura del rinvio, ma la natura della norma, che interpretativa non è.
Ma, a questo punto, deve evidenziarsi come il c. 4 del medesimo art. 1 del DL 29/10 preveda espressamente che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Pare quindi difficile continuare a sostenere che tale norma non si applichi al giudizio in corso: pertanto, il Consiglio di Stato dovrebbe valutarne la costituzionalità, questione sulla quale esporrò tra breve qualche sintetica riflessione.
Ho utilizzato il condizionale (“dovrebbe”) perché, in realtà, la seconda ratio decidendi del TAR, contenuta nella medesima ordinanza, non solo non è incisa dalla norma interpretativa, ma, ove non espressamente ribaltata in punto di fatto (ed a tal fine, mi sia consentito, non saranno sufficienti le “indagini” che il Presidente del Consiglio assicura di aver svolto personalmente…), troverebbe addirittura sostegno nella norma medesima.

Il TAR infatti, ha rilevato che, anche ove il DL fosse stato applicabile,

“dagli atti risulta che il plico, che asseritamente conteneva la prescritta documentazione ai sensi della citata norma, alle ore 17 veniva prelevato da un delegato di parte ricorrente, che poi si allontanava, e solo alle ore 19.30 la documentazione relativa alla presentazione della lista veniva consegnata da parte ricorrente agli uffici del predetto Reparto dei Carabinieri, che provvedeva ad acquisirla per il solo ‘mantenimento’, e che pertanto, non vi è alcuna certezza, né alcun principio di prova riguardo alle circostanze che il delegato di parte ricorrente, che risulta aver fatto ingresso al Tribunale alle ore 11.35 della mattina, fosse “munito della prescritta documentazione” (così come stabilito dal citato art.1, comma 1) e che il plico, rinvenuto nei pressi dell’Ufficio dopo le ore 12.30, contenesse la documentazione poi consegnata al predetto Ufficio dei Carabinieri alle ore 19.30”.

Ecco il vero nocciolo del problema: come confermato anche dalla norma interpretativa, il delegato doveva avere con certezza già tutta la documentazione con sé: ove non vi sia piena prova di ciò, la lista non può essere ammessa, e quindi le problematiche in ordine alla natura della norma, ed alla sua conformità a Costituzione, perdono di qualunque rilevanza nel giudizio a quo.
Giusto per completezza, esporrò alcuni possibili profili di incostituzionalità della norma adottata con DL più volte richiamato: innanzi tutto, pare violare l’art. 72, c.4, della Costituzione, per non essere ammessa la decretazione d’urgenza in materia elettorale; ancora, non avendo natura interpretativa, viola l’art. 122 della medesima Carta, per aver invaso la competenza regionale in materia.

Tra breve si conoscerà l’esito – almeno, in sede cautelare – del giudizio: resta, comunque, la sgradevole sensazione che per coprire qualche errore, si sia rischiato un gravissimo conflitto istituzionale.

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Cronistoria di un contrasto tra Governo e maggioranza, in cui abbiamo perso tutti

Cronistoria di un contrasto tra Governo e maggioranza, in cui abbiamo perso tutti

- Una storia parlamentare iniziata male, avviata a finire su di un binario morto e purtroppo deragliata in una “guerra per errore” tra Governo e maggioranza (della Commissione Lavoro) assolutamente da evitare. Perché la vicenda è iniziata male ? La ragione è semplice: il relatore, ovvero chi scrive, ha ritenuto che non gli fosse precluso di realizzare alcune convergenze con l’opposizione, allo scopo di disinnescare l’operazione-immagine che il Pd aveva predisposto sotto elezioni, quella di sfidare il Governo sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Leggi tutto

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Alcuni dubbi sull’ordinanza del Tar Lazio in tema di elezioni regionali nel Lazio

Alcuni dubbi sull’ordinanza del Tar Lazio in tema di elezioni regionali nel Lazio

- pubblicato sul Forum dei Quaderni Costituzionali – 1. L’ordinanza del Tar Lazio (n. 1119/2010) che decide, in sede cautelare, il ricorso presentato dalla lista del Popolo della Libertà individua, tra le ragioni della propria decisione, l’inapplicabilità del decreto legge 5 marzo 2010 n. 29, recante “Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione” al procedimento elettorale in corso nella Regione Lazio. Assume, infatti, il giudice amministrativo che la normativa statale, adottata al fine di stabilire un’interpretazione autentica dell’art. 9 della legge 108 del 1968 e successive modificazioni, non potrebbe dispiegare efficacia nell’ambito della suddetta Regione in quanto quest’ultima, in attuazione del disposto dell’art. 122 Cost, novellato con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, avrebbe ormai esercitato la competenza ad emanare una propria disciplina (nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica). Leggi tutto

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Il doping identitario

Il doping identitario

da Il Secolo d’Italia del 10 marzo 2010

- Dal penoso repertorio di scandali privati che hanno intossicato la politica italiana e hanno finito per nascondere quelli più propriamente pubblici emerge un’Italia dissociata e male in arnese, che risolve nella doppiezza il problema della coerenza tra il dire e il fare, tra il predicare e il razzolare, tra l’impegno e la testimonianza. Leggi tutto

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Oltre Lazio e Lombardia, sulle Regionali proviamo a dare i numeri

Oltre Lazio e Lombardia, sulle Regionali proviamo a dare i numeri

- Con il dibattito politico nazionale sepolto sotto una valanga di pandette, ricorsi, carte bollate e panini alla porchetta, oltre che soffocato da una zelantissima quanto illiberale applicazione della legge sulla par condicio, avevamo quasi dimenticato che Lazio e Lombardia non esauriscono il perimetro della contesa elettorale regionale. Infatti, se da un lato il caos liste ha fatto scoppiare la malattia di un procedimento elettorale pasticciato e finora abusato, dall’altro fa paradossalmente apparire come anestetizzata  una battaglia elettorale che è preda di convulsioni un po’ dovunque.

Oltre a Lazio e Lombardia, saranno undici le Regioni chiamate alle urne. In tre di esse, il PDL rischia grosso. Leggi tutto

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Ricorso alla piazza o ricorso al decreto? Noi liberali, e non Di Pietro, dovremmo opporci al decreto

Ricorso alla piazza o ricorso al decreto? Noi liberali, e non Di Pietro, dovremmo opporci al decreto

- Probabilmente, pubblicamente, non saranno in molti ad ammetterlo. Sono però sicuro del fatto che molti fra i frequentatori abituali di queste pagine lo hanno pensato. Sabato bisognerebbe scendere in piazza contro il decreto “salva-liste”. Certo, direte, la disciplina di partito richiederebbe altro. Ma se distaccate lo sguardo e provate a pensare oltre il contingente, la decisione di scendere in piazza potrebbe apparire saggia proprio per chi ha a cuore le idee liberali, la loro tenuta, il loro destino. C’e’ del valore intrinseco nei conflitti e nelle situazioni di conflitto. Lo scontro, il confronto e anche – perché no – il corpo a corpo della piazza. Ma ci sono soprattutto dei principi da difendere. Leggi tutto

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Ricorso alla piazza o ricorso al decreto? Dico no alla piazza dell’ipocrisia legalista

Ricorso alla piazza o ricorso al decreto? Dico no alla piazza dell’ipocrisia legalista

- L’esclusione della lista del PDL nel Lazio è l’ennesima doccia fredda per un partito che sembra entrato in grossa confusione. La mia opinione concernente i problemi del PDL in sede di presentazione delle liste è che, oltre un’imprudente superficialità, abbia giocato un ruolo cruciale anche l’aspettativa di una interpretazione ‘soft’ delle leggi, che nel nostro paese sembra aver creato un diritto ‘sostanziale’ parallelo al diritto formale; mi sfugge tuttavia come sia possibile che chi scriva un decreto con il precipuo scopo di ‘salvare’ le liste possa ignorare l’inapplicabilità del decreto stesso. Ad ogni modo, la confusione non è una peculiarità del PDL, anzi, volgendo lo sguardo altrove vengono spontanee una serie di valutazioni sulla strumentalizzazione del caos liste. Leggi tutto

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Sulle liste un brutto pasticcio, ma i responsabili stanno dentro e non fuori dal PdL

Sulle liste un brutto pasticcio, ma i responsabili stanno dentro e non fuori dal PdL

Comunque vada a finire, ai 63.525 italiani che, stando ai dati del Ministero dell’Istruzione, hanno meritato il 5 in condotta, vanno aggiunti i responsabili dei pasticci che hanno funestato questo inizio di campagna elettorale, a danno di Renata Polverini e Roberto Formigoni. Leggi tutto

 
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No representation without taxation 1 – Lord Ashcroft e il senatore Caselli

No representation without taxation 1 – Lord Ashcroft e il senatore Caselli

- Michael Ashcroft è uno dei più generosi finanziatori del partito conservatore britannico. Non un finanziatore qualunque. Nel 2000 il fu-partito di Margaret Thatcher, allora guidato dall’obliato William Hague, per ripagarne la filantropica militanza, gli assicura uno scranno alla House of Lord.

L’idillio tra Ashcroft e il partito da allora va avanti che è una bellezza: gli assegni del neo-lord continuano a rivelarsi cruciali ai Tory soprattutto nei marginal seats, e questo il partito lo apprezza. Al punto che la new star del firmamento conservatore, David Cameron, nel 2007, appena eletto alla leadership decide di onorarne l’onorevole influenza assegnando al facoltoso peer la vice-presidenza del Conservative Party. Tutto ok. Salvo per un dettaglio venuto alla luce solo adesso, e grazie alla legge sulla trasparenza degli atti pubblici (il Freedom of Information Act): Ashcroft non ha la residenza fiscale nel Regno Unito.
Siede al parlamento di Sua Maestà ma le tasse sui suoi cospicui averi le paga altrove, le paga offshore. Leggi tutto

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No representation without taxation 2 – A che pro?

No representation without taxation 2 – A che pro?

- Ci sono tanti motivi (questi giorni in particolare) per criticare la novella costituzionale che nel 2000 ha introdotto il voto degli italiani all’estero. Le lacune di controllo nelle procedure del voto per corrispondenza, il criterio di ripartizione delle circoscrizioni estere in macroaree che comprendono insieme interi continenti, le falle (o le cecità) nella verifica del rispetto del requisito di residenza estera per gli elettori passivi.
Ma c’è un motivo radicale su tutti, che non esigerebbe tanto una modifica del sistema di voto all’estero, ma una riflessione sulla sua opportunità politica. Leggi tutto

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La norma sul “fallimento politico” è coerente con un federalismo a “freni forti e impulsi deboli”

La norma sul “fallimento politico” è coerente con un federalismo a “freni forti e impulsi deboli”

- D’ora in avanti sarà più difficile che i cattivi amministratori locali riescano a riciclarsi altrove. E’ la strada scelta dal Governo, che nel ddl anticorruzione varato nei giorni scorsi ha recepito l’idea del “fallimento politico” anticipata dal ministro Sacconi in un’intervista al Corriere della Sera del 28 febbraio, secondo la quale in caso di scorretta amministrazione degli enti territoriali, evidenziata da indicatori di passività in bilancio, l’ente viene commissariato e l’amministratore “fallito” non è rieleggibile.

A margine dell’approvazione del ddl, il titolare del welfare ha dichiarato che “la previsione del “fallimento politico” per gli amministratori delle Regioni e degli enti locali costituisce “un fondamentale complemento della riforma relativa al federalismo fiscale e rappresenta il definitivo passaggio dall’irresponsabilità alla responsabilità nella gestione della finanza regionale e locale”, aggiungendo che “come nell’assetto civilistico le amministrazioni devono fallire nel momento in cui, su iniziativa propria o dei creditori o degli organi di controllo, vengono registrati determinati indicatori di bilancio negativi in assoluto o in relativo rispetto alla gestione precedente. I libri non vengono portati in tribunale ma – a seguito di commissariamento – al popolo elettore con la conseguenza della ineleggibilità a qualunque funzione politica degli amministratori falliti”.

L’analisi del ministro è corretta, ma fornisce lo spunto per svolgere una serie di considerazioni ulteriori. Infatti, se da un lato è opportuna e apprezzabile la chiamata al rigore e alla responsabilità nell’amministrazione della “cosa pubblica” locale, dalla quale ne discende correttamente la conseguenza della fallibilità dell’ente e dell’amministratore che vi è preposto, dall’altro lato la sanzione dell’ineleggibilità ex lege tradisce la scarsa fiducia o forse la triste consapevolezza che in Italia è molto difficile che si chiuda, autonomamente, il cd. “circuito democratico”. Detto in altri termini, in un paese civilmente e politicamente maturo, la mancata rielezione di un cattivo amministratore sarebbe nella logica delle cose. In Italia non è così, pertanto il governo cerca di metterci una “toppa” per via normativa. L’opzione, però, mi pare fuori dal perimetro teorico e ideale del federalismo, dell’autonomia locale e del principio di democrazia che regge il funzionamento degli enti territoriali italiani.

L’ineleggibilità è una sorta di commissariamento della politica sulla politica, non il risultato di una scelta precisa dell’elettorato liberamente orientata e fondata sulla trasparenza dell’amministrazione.

Sacconi è poi impeccabile, da un punto di vista liberale, quando dice che anche le amministrazioni locali “devono fallire” come un qualsiasi soggetto insolvente. Purtroppo, c’è un però da opporre alle parole del ministro. Il fallimento è il contraltare di quell’autonomia che la Costituzione riconosce agli enti locali ( Art. 5 Costituzione – “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”), ma è anche la misura della sua incompiutezza, nel senso che, perlomeno fino ad ora, all’autonomia di principio sancita nella prima parte della carta fondamentale non è ancora stata data implementazione pratica attraverso l’attribuzione, a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni di quella sostanziale autonomia finanziaria di entrata e di spesa prevista dall’articolo 119. Per cui un ente locale che oggi fallisse, pagherebbe le conseguenze di scelte fiscali che non sono tutte e interamente imputabili a sé, vuoi perché gran parte delle risorse di cui dispone è il frutto della complessa alchimia delle compartecipazioni, della perequazione e delle addizionali su imposte decise e definite nei loro elementi portanti da leggi dello Stato, vuoi perché una buona porzione della spesa è anch’essa irrigidita dalle norme e dalle scelte statali (si pensi al pubblico impiego). Senza considerare che di solito il rischio di default degli enti territoriali non dipende, o non solo, dal passivo di bilancio o da una gestione poco accorta delle risorse pubbliche. Tale rischio è infatti tanto più basso quanto più amico è il Governo nazionale, come dimostrano i recenti casi del Comune di Roma e del Comune di Catania, salvati dalla bancarotta per gentile concessione dell’esecutivo Berlusconi (nel 2008 sono stati regalati 500 milioni di euro alla giunta Alemanno e 174 a quella di Scapagnini).

Il federalismo fiscale dovrà affrontare perciò due cortocircuiti del nostro assetto politico, istituzionale e costituzionale, che sono quelli della responsabilità degli amministratori locali ma anche e innanzitutto quello della reale autonomia delle amministrazioni locali rispetto allo Stato centrale.

La norma sul “fallimento politico” ha una chiara impostazione deterrente, ed estrinseca un indirizzo di politica costituzionale che mette l’accento sui freni piuttosto che sugli incentivi all’autonomia. La sintesi di un sistema a “freni forti e impulsi deboli” elaborata dalla dottrina costituzionalistica italiana per descrivere il rapporto tra Governo e Parlamento disegnato dai Costituenti, è stata superata su questo fronte dall’evoluzione fattuale del sistema politico, ma sembra vivere una nuova stagione di successo nella regolamentazione dei rapporti tra i diversi livelli territoriali di governo. Ma ciò è il contrario del federalismo, dell’autonomia e della scommessa di maturità democratica del paese ad essi sottesa, allo stesso modo in cui la perequazione è l’ossimoro di quella competizione economica e fiscale tra i territori necessaria a instaurare un federalismo dinamico capace di offrire giustizia alle regioni del Nord e un’opportunità di rilancio a quelle del Sud.

Stando le cose in questi termini, si può affermare, con un margine apprezzabile di riscontro nei fatti e nelle norme, che il federalismo in Italia avrà la stessa possibilità di resistenza che ha l’acqua nel deserto. Ed in tale cornice la previsione del “fallimento politico” è non solo coerente ma anzi auspicabile. Impedire ai dissipatori di sostanze pubbliche la possibilità della recidiva è un gran bel passo in avanti.

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I seminari di Libertiamo: le sessioni su economia, ambiente, biopolitica e ideale nazionale – AUDIO

I seminari di Libertiamo: le sessioni su economia, ambiente, biopolitica e ideale nazionale – AUDIO

- In quest’articolo proponiamo un compendio delle quattro sessioni dei Seminari di Libertiamo: le prime due si sono svolte nel pomeriggio del 27 febbraio, la terza e la quarta nella mattinata del 28. Di seguito, il riassunto (abstract) di ognuna e i file audio integrali corrispondenti.

Prima sessione: Salvare il capitalismo dai capitalisti
Luigi Zingales, Adriano Teso, Carlo Maria Pinardi, Mario Seminerio

Perché l’Italia da un quindicennio cresce meno dei paesi con i quali si confronta? Quale dovrebbe essere il ruolo della politica nella promozione della crescita economica? Serve davvero la visione ultraliberista di un mercato come trionfo del laissez faire, oppure per riformare l’Italia serve un ridisegno dei meccanismi, di controllo e progettazione del sistema politico ed economico, tale da ridurre il rischio che i “capitalisti”, cioè gli insider, finiscano col soffocare la tensione all’innovazione, bloccando la crescita del paese? Leggi tutto

 
icon for podpress  Audio prima sessione - Licenza CC 2.5 Radioradicale.it [95:55m]: Play Now | Play in Popup | Download

 
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