Articoli di G.Naimo

Responsabilità civile dei magistrati? Non pervenuta. E l’Ue si appresta a bastonarci

Responsabilità civile dei magistrati? Non pervenuta. E l’Ue si appresta a bastonarci

- In un precedente articolo pubblicato su Libertiamo.it circa un anno fa (“La responsabilità asimmetrica dei magistrati italiani: una anomalia da sanare”) evidenziavo come la normativa italiana, per come riletta dalla Corte di Lussemburgo, lasciasse ampio margine all’intervento legislativo interno (anzi, necessitasse di ciò!), anche in considerazione del fatto che il nuovo Governo, insediatosi nel 2008, nel programma elettorale sottoposto agli elettori aveva espressamente indicato tra le proprie missioni “la riforma della normativa anche costituzionale in tema di responsabilità penale, civile e disciplinare dei magistrati, al fine di aumentare le garanzie per i cittadini”. Leggi tutto

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Fondi comunitari, ciò che Tremonti non dice

Fondi comunitari, ciò che Tremonti non dice

- Ho letto con il consueto piacere l’articolo di Piercamillo Falasca sulla gestione dei fondi comunitari, che ha trovato origine nella spiacevole (per usare un garbato eufemismo) frase del Ministro Tremonti sui “cialtroni” del Sud che non spendono tali fondi.
Lungi da me voler offrire giustificazioni a chicchessia; ritengo però per amore di verità, che debbano essere effettuate alcune puntualizzazioni in punto di mero diritto. Leggi tutto

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La manovra è un work in progress, ma i decreti legge non si fanno così

La manovra è un work in progress, ma i decreti legge non si fanno così

- In questi giorni non si parla d’altro: la manovra correttiva da oltre 24 miliardi di euro. Peraltro, ieri il Presidente della Repubblica ha avanzato (questo è quanto è dato sapere) “una serie  di rilievi sulla sostenibilità giuridica ed istituzionale della manovra”, a quanto pare accolti dal Governo, che avrebbe “riscritto” il decreto. Leggi tutto

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La marcia a tappe forzate del federalismo fiscale: tante parole, pochi contenuti

La marcia a tappe forzate del federalismo fiscale: tante parole, pochi contenuti

- Dopo il salutare scossone dato dal Presidente Fini allo stagnante dibattito interno al PDL, anche il più disattento degli ascoltatori avrà notato l’esponenziale aumento, soprattutto tra i maggiorenti leghisti, del riferimento ai “decreti attuativi del federalismo”, quasi fosse – il federalismo, intendo – non solo la “ragione sociale” del movimento leghista, ma addirittura la panacea, capace di risolvere come d’incanto tutti i problemi di questo nostro sgangherato Paese.
Come già osservato da più parti, è evidente che stiamo parlando dei “misteri eleusini”: non ci sono le cifre (che il Ministro Tremonti ha sempre rigorosamente evitato di fornire); malgrado che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.7.09, il Presidente del Consiglio abbia disciplinato la composizione della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, ad oggi non abbiamo neanche una vaga idea dei c.d. “costi standard”, pietra angolare del sistema federalista che verrà. Leggi tutto

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Sulla lista del PdL in Lazio il Consiglio di Stato dirà che…

Sulla lista del PdL in Lazio il Consiglio di Stato dirà che…

- Qualche giorno fa, su questo webmagazine si è giustamente evidenziato come, in un Paese che conta 60 milioni di commissari tecnici della nazionale, molti prevedibilmente  avrebbero detto la propria sulla vicenda della mancata ammissione delle liste di maggioranza alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio e sugli interventi normativi del Governo.

Per asseverare tale autorevole opinione, non mi sottrarrò al mio compito di bravo italiano medio, circoscrivendo però la mia analisi al solo “caso Lazio”, e più in dettaglio al contenzioso già in atto avanti la Magistratura amministrativa.
Come noto, l’Ufficio Elettorale presso la Corte di Appello di Roma, ha escluso la lista del PdL per la Provincia di Roma in quanto la lista non è stata presentata, poiché i rappresentanti di lista non sono stati considerati presenti nei locali alle ore 12 del 27 febbraio 2010.

Prima della decisione cautelare del TAR, il Governo ha approvato, ed il Presidente della Repubblica emanato, il DL 5.3.2010, n° 29, che contiene norme autoqualificate come “interpretative” di alcuni articoli della legge statale 17.2.1968, n° 108.

Il primo problema che il TAR Lazio ha scelto di affrontare è quello afferente la “cedevolezza” della materia elettorale: ritenendo – sulla scorta della giurisprudenza costituzionale – che la materia elettorale sia di competenza regionale, il tribunale regionale ha successivamente qualificato il rinvio, contenuto nell’art. 1 della l.r. 2/05, alla l. 108/68 come “meramente materiale-ricettizio” e da ciò ha inferito l’inapplicabilità del decreto legge alla Regione Lazio.

Deve qui farsi un necessario riferimento alle tipologie di rinvio, che si verifica quando una norma (nel caso di specie, regionale) fa riferimento ad altra norma (precisamente statale).
Le tipologie del rinvio sono due, rinvio “fisso” ( o, come definito dal TAR, materiale ricettizio), e “mobile”: solo se si tratta di rinvio mobile, il contenuto della norma “richiamante” resta esposto alle vicende modificative ed estintive della norma richiamata; in mancanza, ove il rinvio sia da ritenersi fisso, il contenuto della norma viene definitivamente recepito, divenendone elemento stabile e immutabile, insensibile alle vicende della norma richiamata sopravvenute.

Deve qui dissentirsi dal TAR, non tanto (o meglio, non solo) sula natura del rinvio (il rinvio da norma a norma è prevalentemente considerato “mobile”, mentre solo il rinvio operato da previsioni contrattuali a norme di legge viene prevalentemente considerato di tipo fisso), ma, soprattutto, sulla mancata analisi delle effettiva natura delle norme contenute nel DL n° 29/10.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’autoqualificazione delle norme come interpretative non vincola l’interprete. Per contro:

“Una disposizione legislativa può essere considerata interpretativa non solo qualora, esistendo una oggettiva incertezza del dato normativo ed un obiettivo dubbio ermeneutico, sia diretta a chiarire il contenuto di preesistenti norme, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli plausibilmente ascrivibili a queste, ma anche quando precisi il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione” (ex plurimis, Corte cost. 23-05-2008, n. 170).

Nel caso in cui la norma possa legittimamente qualificarsi come interpretativa, la portata retroattiva della stessa può farsi risalire, addirittura, al momento del “rinvio”: pertanto, solo ove il TAR avesse espressamente escluso la natura interpretativa del DL, avrebbe (forse) potuto conseguentemente escluderne l’applicabilità alla Regione Lazio.
La prima operazione che dovrà quindi compiere il Consiglio di Stato, sarà, a mio avviso, proprio questa: proviamo, quindi, a “prevedere”, cosa potrebbe dire sul punto il massimo Organo della Giustizia Amministrativa.

Il primo comma dell’art. 9 della l. 108/68 (rilevante nel caso delle elezioni laziali, in quanto non espressamente derogata dalla normativa regionale) prevede che le liste debbano essere presentate entro le ore 12: la norma non sembra presentare alcun problema interpretativo, né sussistevano difficoltà applicative.
Lo stesso Consiglio di Stato, nell’interpretare pur estensivamente tale norma, aveva chiarito che:

“Non può configurarsi quale causa oggettiva del tutto estranea al comportamento del soggetto ovvero evento esulante dalla sfera soggettiva del soggetto interessato, la tardiva presentazione dei documenti necessari per la presentazione delle liste di candidati alle lezioni, avvenuta oltre il prescritto termine di cui all’art. 9 L. n. 108/1968, qualora si adduca, come motivazione, un lieve malore di chi doveva depositare i documenti, oltretutto non supportato da idonea documentazione, trattandosi di un aleatorio fattore soggettivo non conciliabile con le esigenze di certezza e rigore perseguite dalla normativa sui termini suddetta”( Cons. Stato, sez. V 14-10-2009, n. 6308).

L’art. 1, c.1, del DL 29/10, nella parte in cui autodichiara di interpretare tale norma, pare fuoriuscire dallo schema tracciato dalla Consulta, e sopra riportato: non enuclea alcun significato già possibile, e non chiarisce alcun dubbio interpretativo, ma valuta come “presentata” la lista ove alle ore 12 i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale, e quindi anche ove la mancata consegna non dipenda da alcun oggettivo impedimento, ma solo (ad esempio) dalla volontà o dalla pigrizia dei presentatori.

Per paradosso, questa “interpretazione” consegna al libero arbitrio dei delegati il momento della consegna, e cioè della presentazione vera e propria: infatti, una volta entrati nel Tribunale, i delegati potrebbero permanervi sine die, costringendo l’ufficio elettorale ad attendere il momento in cui essi sceglieranno di consegnare materialmente la lista!!!

Pertanto, il problema non pare essere la natura del rinvio, ma la natura della norma, che interpretativa non è.
Ma, a questo punto, deve evidenziarsi come il c. 4 del medesimo art. 1 del DL 29/10 preveda espressamente che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Pare quindi difficile continuare a sostenere che tale norma non si applichi al giudizio in corso: pertanto, il Consiglio di Stato dovrebbe valutarne la costituzionalità, questione sulla quale esporrò tra breve qualche sintetica riflessione.
Ho utilizzato il condizionale (“dovrebbe”) perché, in realtà, la seconda ratio decidendi del TAR, contenuta nella medesima ordinanza, non solo non è incisa dalla norma interpretativa, ma, ove non espressamente ribaltata in punto di fatto (ed a tal fine, mi sia consentito, non saranno sufficienti le “indagini” che il Presidente del Consiglio assicura di aver svolto personalmente…), troverebbe addirittura sostegno nella norma medesima.

Il TAR infatti, ha rilevato che, anche ove il DL fosse stato applicabile,

“dagli atti risulta che il plico, che asseritamente conteneva la prescritta documentazione ai sensi della citata norma, alle ore 17 veniva prelevato da un delegato di parte ricorrente, che poi si allontanava, e solo alle ore 19.30 la documentazione relativa alla presentazione della lista veniva consegnata da parte ricorrente agli uffici del predetto Reparto dei Carabinieri, che provvedeva ad acquisirla per il solo ‘mantenimento’, e che pertanto, non vi è alcuna certezza, né alcun principio di prova riguardo alle circostanze che il delegato di parte ricorrente, che risulta aver fatto ingresso al Tribunale alle ore 11.35 della mattina, fosse “munito della prescritta documentazione” (così come stabilito dal citato art.1, comma 1) e che il plico, rinvenuto nei pressi dell’Ufficio dopo le ore 12.30, contenesse la documentazione poi consegnata al predetto Ufficio dei Carabinieri alle ore 19.30”.

Ecco il vero nocciolo del problema: come confermato anche dalla norma interpretativa, il delegato doveva avere con certezza già tutta la documentazione con sé: ove non vi sia piena prova di ciò, la lista non può essere ammessa, e quindi le problematiche in ordine alla natura della norma, ed alla sua conformità a Costituzione, perdono di qualunque rilevanza nel giudizio a quo.
Giusto per completezza, esporrò alcuni possibili profili di incostituzionalità della norma adottata con DL più volte richiamato: innanzi tutto, pare violare l’art. 72, c.4, della Costituzione, per non essere ammessa la decretazione d’urgenza in materia elettorale; ancora, non avendo natura interpretativa, viola l’art. 122 della medesima Carta, per aver invaso la competenza regionale in materia.

Tra breve si conoscerà l’esito – almeno, in sede cautelare – del giudizio: resta, comunque, la sgradevole sensazione che per coprire qualche errore, si sia rischiato un gravissimo conflitto istituzionale.

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Processo breve: pasticci da destra e da sinistra. Urge ripensamento (2)

Processo breve: pasticci da destra e da sinistra. Urge ripensamento (2)

- Nella discussione sul cosiddetto “processo breve”, la polemica sulla legge ad personam, ha finito per travolgere  qualunque considerazione di carattere tecnico e politico sul contenuto normativo del disegno di legge oggi all’esame del Senato. In questa analisi di Giuseppe Naimo, che pubblichiamo tra oggi e domani, sono esaminati in parallelo il cd. disegno di legge Gasparri e quello Brutti e altri, presentato dal Pd nella scorsa legislatura, che con la proposta del Pdl sul processo breve presenta più di un’analogia.  Parte seconda (Qui la parte prima)

Altro profilo di profonda differenza – già sopra solo accennato – riguarda l’applicabilità dell’istituto, generalizzata nel DDL Brutti (in analogia all’istituto della prescrizione sostanziale, salva la grave differenza in ordine ai reati sostanzialmente imprescrittibili), mentre nel DDL Gasparri vi sono esclusioni oggettive (soglia della pena; tipologie di reati) e soggettive (processi a carico di chi sia già stato condannato a pena detentiva per delitto, anche se riabilitato, ovvero di chi sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale). Leggi tutto

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Processo breve: pasticci da destra e da sinistra. Urge ripensamento (1)

Processo breve: pasticci da destra e da sinistra. Urge ripensamento (1)

- Nella discussione sul cosiddetto “processo breve”, la polemica sulla legge ad personam ha finito per travolgere  qualunque considerazione di carattere tecnico e politico sul contenuto normativo del disegno di legge oggi all’esame del Senato. In questa analisi di Giuseppe Naimo, che pubblichiamo tra oggi e domani, sono esaminati in parallelo il cd. disegno di legge Gasparri e quello Brutti e altri, presentato dal Pd nella scorsa legislatura, che con la proposta del Pdl sul processo breve presenta più di un’analogia.  Parte prima. (Qui la parte seconda)

Rimarrà certo nell’immaginario collettivo la scena che ha visto il Capogruppo del PD al Senato, Anna Finocchiaro, lanciare contro il muro il disegno di legge ormai noto come “processo breve”, visto da quasi tutti i commentatori come gesto di estrema indignazione avverso il testo. Leggi tutto

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Sul lodo Alfano troppe confusioni: tra fine e mezzo, tra politica e diritto

Sul lodo Alfano troppe confusioni: tra fine e mezzo, tra politica e diritto

- L’approssimarsi della discussione, davanti alla Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale della L. 124/08 (c.d. “lodo Alfano”), ha scatenato – come è ovvio, verrebbe da dire, visto che non siamo un Paese “normale”  – un dibattito accesissimo, spesso però estraneo agli argomenti tecnici, unici che dovrebbero guidare le valutazioni in materie così delicate.
Non ultimo, per estremo paradosso, l’argomento – evidentemente metagiuridico – speso dell’Avvocatura dello Stato in ordine alle possibili dimissioni del premier in caso di declaratoria di illegittimità della norma: in disparte la circostanza che lo stesso Presidente del Consiglio ha escluso vigorosamente tale possibilità, pare perlomeno singolare che l’Organo tecnico, che patrocina l’Istituzione, e non la persona fisica che ricopre al momento l’incarico, tenti di utilizzare simile espediente.

Mi permetto, ora, di tentare di offrire qualche spunto di riflessione sul punto, prima che la Consulta risolva la questione.
Il primo è quello relativo – per usare le parole utilizzate nella relazione illustrativa del disegno di legge di iniziativa governativa – all’assunto secondo il quale le cariche istituzionali prese in considerazione sarebbero “anche omogenee tra loro, con riguardo sia alla fonte d’investitura, che promana dalla volontà popolare e, dunque, dall’articolo 1 della Costituzione, sia al munus esercitato, che ha natura eminentemente politica”.
Con il dovuto rispetto, questa asserzione di “omogeneità” pare francamente discutibile, ed anzi fu fonte della (a mio  avviso, non superata) obiezione della Corte Costituzionale alla precedente normativa di settore: al punto 8 del “Considerato in diritto” della sentenza 20.1.2004, n° 24  si legge, infatti, che la norma violava l’art. 3 della Costituzione in quanto “accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura ma anche per la natura delle funzioni”.

Parrebbe certamente riduttivo ritenere che l’esclusione del Presidente della Corte Costituzionale dai soggetti ai quali, in forza della nuova normativa, la sospensione possa applicarsi, abbia consentito di “omogeneizzare” le posizioni. 
La norma, così come oggi formulata, riguarda le 4 più alte cariche dello Stato, e cioè Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera e Presidente del Consiglio dei Ministri: ma, di tali 4 cariche, l’unica che derivi da “nomina” – e, in qualche misura, dalla “volontà popolare” – è quella del Presidente del Consiglio (art. 92 Cost.), mentre le altre (artt. 63 e 83 Cost.) derivano da elezione da parte del consesso che la Costituzione ha a ciò designato per ciascuna di tali elezioni (ciascuna Camera per il suo Presidente; Camere in seduta comune integrate ai sensi dell’art. 83, c.2, Cost. per il Presidente della Repubblica), ma non certo direttamente dal corpo elettorale, o dal corpo elettorale con un procedimento di secondo grado, il che rende non proponibile la tesi dell’investitura popolare per i Presidenti della Repubblica e delle Camere.
Inoltre, data per acclarata l’inconciliabile differenza tra i concetti di “nomina” ed “elezione”, anche le funzioni che tali cariche sono chiamate a svolgere sono talmente diverse da poter essere difficilmente ricondotte ad un concetto di “omogeneità”, tanto meno in relazione ad un’indicazione amplissima e generica quale la natura “politica” delle funzioni stesse.

Altro spunto che vorrei offrire, è quello relativo alla reiterabilità della sospensione, disciplinata dall’ultimo alinea del c.5.     
La norma esclude la reiterabilità “salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura”: da tale formulazione, a mio avviso, scaturiscono alcuni problemi.
La formulazione – anche per espressa indicazione contenuta nella relazione – fa sì che l’unica ipotesi di reiterabilità sia riservata al Presidente del Consiglio dei Ministri che, a seguito di crisi di governo, dovesse ricevere un nuovo incarico nel corso delle medesima legislatura.
Proprio tale circostanza, a mio sommesso avviso, crea una prima, ingiustificabile disparità: considerate le sostanzialmente condivisibili finalità del “lodo” ( tutelare l’interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato), ed eventualmente superata l’obiezione in punto di omogeneità tra fonti di investitura e funzioni svolte dai 4 Presidenti, la ratio di tale diversità di trattamento (“La diversa durata delle quattro alte  cariche indicate nel comma 1, in relazione ai termini previsti negli articoli 60 e 85 della Costituzione, e la possibilità di una nuova nomina del Presidente del Consiglio dei ministri hanno tuttavia imposto di prevedere, per quest’ultima carica, una limitata eccezione alla regola della non reiterabilità, nel caso del nuovo incarico assunto nella stessa legislatura”) non pare immune da critiche.
Infatti, ammessa in linea di principio l’eccezione alla non reiterabilità della sospensione, risulta difficile giustificare la circostanza che, ove –  in ipotesi –  a seguito di crisi di governo il Presidente della Repubblica dovesse nominare nel corso delle stessa legislatura il Presidente della Camera o del Senato a guidare un governo “istituzionale”, il nuovo Presidente del Consiglio si troverebbe nella nuova carica privo di copertura, in quanto non si tratta di “nuova nomina”, ma di passaggio da carica elettiva a carica derivante da nomina; analoga questione si porrebbe, inoltre, nel caso di elezione – sempre nel corso della medesima legislatura – del Presidente del Senato o del Presidente della Camera o del Presidente del Consiglio a Presidente della Repubblica.
In sostanza, ove venisse acclarata l’effettiva omogeneità di investitura e funzioni tra tutte le cariche oggetto del provvedimento, parrebbe irragionevole differenziarne il trattamento solo in relazione alla (possibile) durata della carica durante l’arco temporale prescelto (la legislatura).
Pertanto, delle due l’una: o il principio della non reiterabilità non trova eccezione alcuna (circostanza certamente preferibile, in quanto eviterebbe di prevedere deroghe di alcun tipo al principio statuito, e sancirebbe definitivamente l’effettiva omogenietà tra le cariche), o la deroga dovrà essere garantita – sempre nell’arco temporale della legislatura – anche in caso di passaggio ad altra carica nel corso della legislatura, proprio per rispettarne il presupposto fondante, e cioè l’omogeneità tra le cariche stesse.

Altro spunto di riflessione discende direttamente dalla più volte richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n° 24/04, e riguarda la differenziazione tra i Presidenti di Senato, Camera e Consiglio dei Ministri, ed i componenti della Camere e del Consiglio dei Ministri: la Corte infatti, censurò la precedente norma, in quanto “distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l’art. 205 cod.proc.pen. il quale disciplina un aspetto secondario dell’esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni”.
A tale obiezione la nuova norma non sembra opporre alcun nuovo o diverso argomento (ed infatti la relazione sul punto nulla dice); anche sotto tale profilo non pare che la mera espunzione del Presidente della Corte Costituzionale dal novero della cariche che possono beneficiare della sospensione valga a risolvere i problemi evidenziati dalla Corte. 

L’ultimo (ma non ultimo) spunto è quello relativo allo strumento che si intende utilizzare, e cioè la legge ordinaria.
E’ stato infatti da più parti autorevolmente ipotizzato che la materia necessiti di disegno di legge costituzionale: deve però riconoscersi che la tesi esposta non pare fondata.
Infatti, non solo la sentenza della Corte Costituzionale n° 24/04 neanche ipotizza la necessità di tale strumento, ma – dopo aver chiarito, al punto n° 3 del Considerato in diritto, che la normativa che disciplina la questione riguarda una “sospensione del processo penale”, e che quindi “ è oggetto non di una disciplina generale, bensì di specifiche regolamentazioni dettate con riguardo alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite” – elenca le 4 tipologie di sospensioni.
Ma tutte le ipotesi prese in considerazione dalla Corte – ivi comprese quelle per pregiudiziale costituzionale (art. 23 L. 87/53) e per pregiudiziale comunitaria (art. 3 L. 204/58) – sono disciplinate da legge ordinaria.
Pare quindi evidente che lo strumento utilizzato – e cioè la legge ordinaria – sia assolutamente congruo rispetto alla scopo che si prefigge.   

In conclusione, un rilievo: nel confuso dibattito, cui accennavo all’inizio del presente scritto, si è sempre sovrapposta la discussione sulla liceità del fine alla discussione della liceità del mezzo.
Accordarsi sulla legittimità della finalità ultima, cui tende la normativa in esame, consentirebbe, a mio avviso, di svelenire il clima, e di trovare di comune accordo lo strumento più corretto per garantire tale finalità: ma questo, temo, non avverrà mai.

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Federalismo fiscale e diritto comunitario: problema o opportunità? (3)

Federalismo fiscale e diritto comunitario: problema o opportunità? (3)

- In questo saggio Giuseppe Naimo rilegge la questione del federalismo fiscale “prossimo venturo” alla luce della disciplina comunitaria, come direzione di marcia insieme utile e obbligata per l’attuazione della legge delega in materia e più in generale per un’interpretazione ragionata e non puramente “intra-nazionale” del progetto federalista. Se il federalismo fiscale costituisce un grande processo di riordino della finanza regionale e dei meccanismi di copertura delle spese connesse all’esercizio delle funzioni essenziali, è necessario mantenere una stretta coerenza con la normativa e la giurisprudenza relativa alle compensazioni in materia di servizi pubblici di interesse economico generale – Terza parte (le altre parti: 1 e 2) Leggi tutto

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Federalismo fiscale e diritto comunitario: problema o opportunità? (2)

Federalismo fiscale e diritto comunitario: problema o opportunità? (2)

- In questo saggio Giuseppe Naimo rilegge la questione del federalismo fiscale “prossimo venturo” alla luce della disciplina comunitaria, come direzione di marcia insieme utile e obbligata per l’attuazione della legge delega in materia e, più in generale, per un’interpretazione ragionata e non puramente “intra-nazionale” del progetto federalista. Se il federalismo fiscale costituisce un grande processo di riordino della finanza regionale e dei meccanismi di copertura delle spese connesse all’esercizio delle funzioni essenziali, è necessario mantenere una stretta coerenza con la normativa e la giurisprudenza relativa alle compensazioni in materia di servizi pubblici di interesse economico generale – Seconda parte (le altre parti: 1 ) Leggi tutto

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Federalismo fiscale e diritto comunitario: problema o opportunità? (1)

Federalismo fiscale e diritto comunitario: problema o opportunità? (1)

- In questo saggio Giuseppe Naimo rilegge la questione del federalismo fiscale “prossimo venturo” alla luce della disciplina comunitaria, come direzione di marcia insieme utile e obbligata per l’attuazione della legge delega in materia e, più in generale, per un’interpretazione ragionata e non puramente “intra-nazionale” del progetto federalista. Se il federalismo fiscale costituisce un grande processo di riordino della finanza regionale e dei meccanismi di copertura delle spese connesse all’esercizio delle funzioni essenziali, è necessario mantenere una stretta coerenza con la normativa e la giurisprudenza relativa alle compensazioni in materia di servizi pubblici di interesse economico generale –   Prima parte Leggi tutto

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La legge sul fine vita è un petardo acceso gettato nei giardini del Quirinale

La legge sul fine vita è un petardo acceso gettato nei giardini del Quirinale

- Il progetto di legge sul testamento biologico è stato “rianimato” l’8 luglio 2009 nella Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera ed autorevoli esponenti governativi (in prima fila il ministro Sacconi) assicurano una sua rapida e “conforme” approvazione.
Vorrei appuntare ancora una volta la mia attenzione sull’art. 3, c. 5, della proposta di legge 2350 , in forza del quale l’alimentazione e l’idratazione forzate non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento: sarebbero infatti, secondo quanto il relatore Di Virgilio ha già “precisato”, “trattamenti che non sono terapie” (sic!). Leggi tutto

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La legge sul “fine vita”: cosa dobbiamo aspettarci?

La legge sul “fine vita”: cosa dobbiamo aspettarci?

- Per quanto possa sembrare strano all’osservatore, le vicende che stanno ultimamente riguardando il Presidente del Consiglio hanno riportato in auge il dibattito sulla proposta di legge sul “fine vita”, approvata in fretta e furia dal Senato, ma successivamente arenata nel limbo delle Commissioni alla Camera.

Non è certo il caso di fare qui il processo alla intenzioni (non è dimostrato né che le gerarchie ecclesiastiche abbiano accettato, né che sia stato realmente loro offerta da Ministri in carica una accelerazione nell’approvazione di tale legge, in cambio di giudizi più “benevoli” sulle note vicende) ma tale ritorno di attenzione può essere uno spunto per analizzare preventivamente la legge che potremmo trovarci a dover subire.

La norma sulla quale vorrei appuntare l’attenzione è l’art. 3, c. 5, della proposta di legge C 2350: essa recita testualmente che “Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”.

Il primo problema che la norma sembra eludere è quello della corretta qualificazione di tali attività:  idratazione ed alimentazione forzate sono un trattamento sanitario, alle volte addirittura di tipo chirurgico.

Per citare solo le fonti oggettivamente più autorevoli, sulla natura dell’alimentazione e idratazione attraverso sonda nasogastrica in individui in SVP, basta richiamare le opinioni dell’American Academy of Neurology e della British Medical Association (American Academy of Neurology, Guidelines on the vegetative state: Commentary on the American Academy of Neurology statement and Position of the American Academy of Neurology on certain aspects of the care and management of the persistent vegetative state, in Neurology, 1989, 39: 123-126. British Medical Association, Withholding and Withdrawing Life-prolonging Medical Treatment, BMJ Books, London 1999: il testo è stato elaborato dal Medical Ethics Committee della BMA e riprende, confermandolo, l’orientamento già espresso nel 1992 dallo stesso organismo): entrambe tali autorevoli associazioni giungono alla conclusione che l’idratazione e l’alimentazione forzata in soggetti in SVP (stato vegetativo permanente) sono da considerarsi trattamenti medici, conclusione non contraddetta da alcuno scritto di almeno equivalente dignità scientifica a livello internazionale e valutato come comparabile secondo i c.d. indicatori bibliometrici (ad esempio, il numero medio di citazioni ricevuto dalle pubblicazioni prese in esame), rafforzati dalle nozioni di peer review (il vaglio scientifico dei lavori da parte di colleghi, anonimi ed indipendenti) e di riviste refereed, le quali pubblicano solo lavori raccomandati al direttore per la pubblicazione da almeno due esperti anonimi del settore.

Non a caso, nel 2006 sono state varate dal Ministero della Salute le Linee Guida sulla Nutrizione Artificiale Domiciliare, che riprendono le stesse indicazioni della Nutrizione Artificiale ospedaliera previste in tutte le precedenti Linee Guida nazionali ed internazionali: chiunque voglia leggerle (ed, in particolare, il punto 15.5.0:” Nel caso rappresenti terapia alla fine della vita o nello stato vegetativo permanente la Nutrizione Artificiale dovrà rispondere ai criteri di beneficenza in Medicina o di Medicina Compassionevole, e cioè assicurarla / interromperla rispettando le documentate convinzioni etiche del paziente ma anche del suo ambiente di vita “), troverà numerosi e validi argomenti a sostegno di quanto sopra esposto.

E tutto ciò senza considerare, ad esempio, il caso della somministrazione del composto chimico, attraverso il quale si attua il procedimento di idratazione e nutrizione forzata non per via enterale attraverso sondino nasogastrico, ma per via enterale attraverso gastrostomia, o parenterale (quindi, attraverso la circolazione sanguigna, e per via venosa), la cui natura chirurgica emerge ictu oculi anche agli osservatori più disattenti.

A presunto sostegno della posizione espressa nella norma in esame, la stessa richiama la Convenzione di New York, che già il discusso atto di indirizzo del Ministro Sacconi del 16 dicembre 2008 poneva a sostegno della ritenuta impossibilità di interrompere tali trattamenti: in realtà, la Convenzione conduce a risultati diametralmente opposti da quelli auspicati dai proponenti.

Tale convenzione (alla cui ratifica il Presidente della Repubblica è stato autorizzato con la Legge 18 del 3.3.09, così come con legge  n° 145 del 28.3.01 è stato autorizzato a ratificare la Convenzione di Oviedo) all’art. 25, par. d), prevede che gli Stati membri dovranno richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata, aumentando, tra l’altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell’autonomia e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per l’assistenza sanitaria pubblica e privata”, nonché “prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità”(par. f).

Ora, non vi è chi non veda come la finalità della Convenzione sia quella di evitare discriminazioni, garantendo il rispetto della volontà del paziente disabile, anche per il tramite del consenso informato: come tale norma conduca al risultato auspicato dai proponenti la disposizione oggetto di commento è, per chi scrive, mistero francamente irrisolvibile.

Pare a questo punto indispensabile citare anche la Convenzione di Oviedo, il cui art. 5 prevede che “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”.

Posto quanto sopra riportato, l’art. 32 della Costituzione vigente (fino a quando, non è dato sapere, viste le pulsioni che percorrono il Paese), nonché gli artt. 2, 3, e 13 della medesima Carta, garantiscono a ciascuno, anche se incapace, la libertà di autodeterminazione terapeutica, e quindi, di esprimere il proprio dissenso dalla prosecuzione di qualunque trattamento sanitario, condizionato – quanto alla somministrazione e/o prosecuzione – al consenso informato dell’interessato.

Si veda, a tal proposito, la sentenza n. 338 del 2003, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato che stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, “collocandosi all’incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica”(v. anche la sentenza n° 438/08, sempre della Corte Costituzionale).

Pare quindi evidente che il Legislatore potrà legittimamente disciplinare le modalità attraverso le quali dovrà essere reso il consenso informato, ma anche che l’eventuale mantenimento dell’assoluta indisponibilità per l’interessato di disciplinare i trattamenti di idratazione e nutrizione forzata condanni la norma in corso di approvazione ad un certa censura di incostituzionalità

In conclusione, una amara considerazione: chi sostiene di difendere il valore della vita umana contro impostazioni “scientiste”, non si avvede che il risultato della propria impostazione conduce al paradosso di una innaturale valorizzazione dei progressi della scienza, che tanto dichiara di avversare.

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